Requisiti RSA e distanze: legittimo il piano attuativo (TAR Lombardia n. 2176 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi delle residenze sanitarie assistenziali, ivi compreso il limite massimo di posti letto, attiene all’esercizio dell’attività sanitaria e all’accreditamento, non all’attività edificatoria oggetto del piano attuativo. L’approvazione di un piano attuativo non integra la disciplina urbanistica con parametri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalle norme tecniche attuative, la cui legittimità non sia stata contestata. In tema di distanze tra fabbricati, la natura della zona territoriale omogenea va desunta dalla destinazione impressa dallo strumento urbanistico: le aree destinate ad attrezzature di interesse generale rientrano nella zona F), con applicazione della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate. Il ricorrente che agisce per la sola vicinanza è legittimato a contestare i profili edificatori, ma è inammissibile la censura che investa previsioni gestionali o contributive prive di incidenza sulla sua posizione.
Il Fatto
Una società ha chiesto al Comune di Arcore l’autorizzazione a realizzare, su un’area di sua proprietà, una struttura sociosanitaria assistenziale di interesse pubblico, ai sensi della disciplina regionale sul piano dei servizi. Il Consiglio comunale ha autorizzato l’inserimento della previsione, subordinandola all’approvazione di un piano attuativo; la Giunta comunale ha poi adottato e approvato il progetto, con le relative convenzioni urbanistica e socio-sanitaria.
Un’associazione sportiva, proprietaria e gestrice di un palazzetto dello sport confinante, ha impugnato la delibera di approvazione insieme alla delibera di adozione, all’atto consiliare e al parere dell’agenzia sanitaria. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per difetto di procura, di interesse e di legittimazione, oltre alla tardività dell’impugnazione consiliare. Il Collegio ha tralasciato le questioni di rito, respingendo il ricorso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sosteneva che il progetto consentisse, tramite due RSA nello stesso fabbricato e spazi condivisi, il superamento della soglia dei centoventi posti letto prevista dalle fonti sanitarie, con conseguente violazione dei requisiti strutturali. Il Tribunale rileva che il d.P.R. 14.1.1997 e la deliberazione regionale richiamata non disciplinano l’edificazione, ma pongono i requisiti minimi per l’esercizio dell’attività sanitaria e per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture. Tali requisiti condizioneranno l’accreditamento delle due strutture, ma non rilevano in questa sede, dove viene autorizzata unicamente attività edificatoria: la delibera di approvazione rimanda espressamente alla fase di progettazione esecutiva ogni decisione sul titolo abilitativo e sull’accreditamento.
Il secondo motivo contestava la capacità edificatoria, sostenendo che l’area potesse essere edificata solo nella misura strettamente necessaria alla funzione insediabile, con il limite volumetrico ricavato ancora una volta dalla disciplina sanitaria. La censura è infondata: la norma tecnica comunale subordina l’edificazione al rispetto di due soli indici, il rapporto di copertura e la permeabilità, e l’interpretazione proposta mira a integrarla senza che ne sia stata contestata la legittimità, né sussistono i presupposti per una disapplicazione.
Quanto alle distanze, il Tribunale esclude l’applicazione del punto 3 dell’art. 9 d.m. 1444/1968 riferito alle zone C): l’area è destinata dal PGT alla realizzazione di attrezzature private di interesse pubblico o generale, sicché la zona omogenea di riferimento è la F). Opera quindi il punto 2, che prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Il terzo e il quarto motivo, sul contributo di costruzione e sui profili gestionali della convenzione, sono dichiarati inammissibili. L’associazione ricorrente fonda la propria legittimazione sulla vicinitas e l’interesse sulla lesione arrecata dall’edificazione: può contestare i provvedimenti nella parte in cui autorizzano l’attività edificatoria sul suolo confinante, non le previsioni che non incidono su tale attività né ledono una sua posizione di interesse legittimo. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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