Requisiti strutturali della lex specialis e limiti al principio di equivalenza (Cons. Stato n. 663 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza di matrice comunitaria, di cui all’art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 ratione temporis applicabile, consente di non escludere un’offerta non conforme alle specifiche tecniche solo quando l’offerente dimostri che la soluzione proposta soddisfa in maniera equivalente i requisiti definiti dalla legge di gara. La valutazione è logicamente bifasica: occorre dapprima individuare la ratio della specifica richiesta, poi verificare se il prodotto, pur privo di quella specifica, sia idoneo a soddisfare pienamente l’esigenza sottesa. L’equivalenza opera per i requisiti funzionali, non per quelli strutturali: la qualificazione dipende dall’esistenza nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni che la caratteristica tecnica è destinata a soddisfare. La stazione appaltante non può disapplicare la lex specialis ritenendola inutile o inidonea allo scopo, salvo autotutela, e la clausola non impugnata resta pienamente efficace e vincolante.

Il Fatto

La controversia riguarda l’aggiudicazione del lotto n. 54 di una procedura aperta indetta da una azienda sanitaria per la fornitura di una maschera total face risterilizzabile. La società seconda classificata ha impugnato davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione disposta in favore della società aggiudicataria, contestando la conformità tecnica del prodotto offerto rispetto ai requisiti minimi del capitolato: doppio ingresso per la riduzione del rebreathing di CO2, cinque rebbi, valvola PEEP amagnetica, taglia M e risterilizzazione dieci volte in autoclave a 134 °C.

Il TAR, con sentenza n. 16215/2025, ha rigettato il ricorso applicando il principio di equivalenza e ritenendo che i requisiti ricalcassero le specifiche del prodotto della ricorrente. La seconda classificata ha proposto appello, deducendo tra l’altro che la Commissione aveva disapplicato requisiti obbligatori di tipo strutturale e che il giudice non poteva sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di equivalenza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto la portata dell’art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016, qualificandolo come limite alla discrezionalità amministrativa posto a tutela della concorrenza e della massima partecipazione. Richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 2013 del 29 marzo 2018, secondo cui la commissione può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica emerga la rispondenza del prodotto al requisito.

Il Collegio chiarisce però che la legge di gara resta parametro vincolante per concorrenti e stazione appaltante, che non può discostarsene neppure ritenendola inidonea allo scopo, salvo autotutela. La valutazione di equivalenza è bifasica: individuare la ratio della specifica, poi verificare l’idoneità del prodotto a soddisfare quell’esigenza. Non è consentito disapplicare la lex specialis perché altre caratteristiche risponderebbero meglio alle esigenze pubbliche.

Applicando il principio della ragione più liquida, la Corte si sofferma sul requisito della valvola PEEP amagnetica. L’assenza di materiali ferromagnetici è necessaria soprattutto per poter effettuare la risonanza magnetica. Poiché tale è la ratio, l’equivalenza avrebbe richiesto la prova che il prodotto offerto consenta l’esame in questione, prova non fornita. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4155 del 9 maggio 2024, il Collegio ribadisce che la qualificazione di un requisito come strutturale o funzionale dipende dall’esplicitazione nella lex specialis delle finalità perseguite: in difetto, il requisito è strutturale e la sua mancanza configura aliud pro alio. La finalità, ove desumibile, deve riferirsi alla caratteristica specifica e non all’appalto complessivamente inteso.

Nel caso concreto non è contestata l’assenza del requisito di amagneticità. Il tentativo di dimostrare che esso non fosse indispensabile esula dal giudizio, poiché la legge di gara è efficace e non impugnata. L’appello è dunque accolto: la società aggiudicataria doveva essere esclusa per carenza dei requisiti minimi. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di primo grado, annulla l’aggiudicazione con effetti ex nunc e dispone il subentro dell’appellante nel contratto medio tempore stipulato, dichiarato inefficace, previo riscontro dei requisiti di partecipazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *