Controllo giudiziario ex art. 34-bis non travolge gli effetti già prodotti dall’interdittiva (Cons. Stato n. 662 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 sospende gli effetti dell’interdittiva antimafia esclusivamente per il futuro e non elimina quelli già prodotti. L’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 non attribuisce alla misura efficacia retroattiva, poiché la valutazione del giudice penale ha natura dinamica e prognostica e non può riesaminare i presupposti di una situazione di fatto pregressa. Resta pertanto legittimo il provvedimento di decadenza dai contributi adottato dall’amministrazione prima dell’ammissione al controllo giudiziario, in presenza di un’interdittiva definitivamente accertata come legittima. Il controllo giudiziario non costituisce superamento dell’interdittiva, ma in certo modo ne conferma la sussistenza.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola, beneficiario di finanziamenti comunitari, era stato attinto da un’informativa antimafia emessa dal Prefetto, impugnata con esito alterno: annullata dal TAR, poi confermata in appello con decisione passata in giudicato. Sulla base della reviviscenza del provvedimento interdittivo, l’AGEA dichiarava la decadenza dai contributi erogati e intimava la restituzione delle somme.
In seguito il Tribunale disponeva in favore dell’azienda l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011. L’interessato chiedeva allora la revoca della decadenza, ma l’amministrazione confermava la misura. Il TAR Campania accoglieva il ricorso, ritenendo che la sospensione degli effetti dell’interdittiva operasse anche retroattivamente. L’AGEA proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado. La questione centrale riguarda la portata temporale dell’effetto sospensivo previsto dall’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011: se cioè l’ammissione al controllo giudiziario neutralizzi anche gli effetti dell’interdittiva già prodotti, o operi soltanto pro futuro.
Il Collegio prende le distanze dalla decisione di primo grado e dalla sentenza della Sezione n. 2515/2024, richiamata dal TAR, rilevando che quel principio era stato enunciato in una fattispecie non sovrapponibile. In quel caso, infatti, tutti i provvedimenti gravati erano stati adottati in data successiva all’ammissione al controllo giudiziario; nel caso in esame, invece, la decadenza era intervenuta dopo il consolidarsi dell’interdittiva e prima dell’ammissione.
La Corte richiama i principi affermati con Cons. Stato n. 8552 del 6 ottobre 2022, secondo cui il decreto ex art. 34-bis non modifica il giudizio sulla sussistenza dei pericoli di infiltrazione mafiosa e il controllo giudiziario può sospendere gli effetti dell’interdittiva, ma non eliminare quelli già prodotti. Tale opzione è preferibile perché garantisce le finalità dell’interdittiva antimafia, volta a preservare l’amministrazione dai rischi di infiltrazione e di alterazione della concorrenza.
Il Collegio sottolinea la diversa natura dei due istituti: mentre la valutazione del Prefetto esprime un giudizio statico e retrospettivo su un fenomeno infiltrativo già conclusosi, il giudice penale compie una valutazione dinamica sulla capacità dell’impresa di emendarsi. Tale giudizio, in quanto prognostico, non può avere alcun impatto sul periodo pregresso, né riesaminare con effetto retroattivo i presupposti di una situazione di fatto relativa a un’interdittiva definitivamente accertata come legittima.
L’appello è dunque accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna dell’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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