Requisiti tecnici RTP, soccorso istruttorio ammesso sui requisiti di partecipazione (TAR Lazio n. 572 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio è legittimamente esercitato quando ha ad oggetto l’integrazione della documentazione comprovante i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale, i quali non compongono l’offerta tecnica e non ricevono alcun punteggio. Tali requisiti, pertanto, sono soccorribili ai sensi dell’art. 101 d.lgs. n. 36/2023, senza alterazione della par condicio né violazione del divieto di modificabilità dell’offerta. Il possesso del requisito va verificato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso e alle prestazioni che ciascun componente si è impegnato a eseguire. È irrilevante, ai fini della validità dell’offerta, che il raggruppamento non sia già costituito alla data di presentazione, purché la domanda rechi l’indicazione del mandatario e delle quote di riparto.

Il Fatto

Una società di ingegneria, collocatasi al secondo posto della graduatoria con un distacco di pochi decimali dal primo classificato, impugna l’aggiudicazione disposta dal Commissario Straordinario di una ASL per l’affidamento di servizi di ingegneria relativi all’ampliamento del pronto soccorso di un presidio ospedaliero.

La ricorrente contesta il possesso del requisito di capacità tecnica in capo al raggruppamento aggiudicatario, deducendo che un servizio speso da una mandante sarebbe stato eseguito fuori dal triennio antecedente la pubblicazione del bando e che altro servizio sarebbe documentato solo mediante riferimento percentuale. Si duole inoltre dell’acquisizione della dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento in sede di soccorso istruttorio. Chiede l’annullamento degli atti e il risarcimento in forma specifica con subentro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione, estranea alla procedura, e dichiara l’estromissione. Nel merito ritiene il ricorso infondato.

Sul primo motivo, il Tribunale osserva che l’art. 6.3 del disciplinare richiede, per ciascuna categoria, l’espletamento nel triennio di servizi per importo almeno pari al 50% del valore stimato dei lavori; per la categoria IA.04 il valore minimo è fissato in € 467.500,00. Ritenuto fondato il rilievo sull’intempestività del servizio reso dalla mandante, il Collegio verifica comunque il raggiungimento della soglia: la mandataria ha documentato la redazione del PFTE di un presidio per € 237.837,30 e la progettazione di un istituto scolastico, cui hanno concorso mandataria, mandante e altro componente per ulteriori importi in categoria IA.04. A ciò si aggiunge la progettazione degli elaborati impiantistici del nuovo Tribunale di Catania, curata integralmente dalla mandante per € 1.040.000,00. Il requisito risulta dunque pienamente dimostrato.

Quanto al secondo profilo, il certificato di regolare esecuzione dà evidenza del fatto che la mandante ha curato integralmente gli elaborati per le categorie impiantistiche IA.01 e IA.02, per importi superiori a quelli dichiarati in gara: il riferimento percentuale non inficia la prova del requisito.

Sulla contestata ampiezza del soccorso istruttorio, il Collegio richiama la previsione dell’art. 13 del disciplinare, in ossequio all’art. 101 d.lgs. n. 36/2023, e la giurisprudenza di questa Sezione (TAR Lazio, Latina, n. 545 del 29.07.2024, confermata da Cons. Stato n. 1233 del 14.02.2025): i requisiti speciali sono vagliati in fase antecedente alla valutazione delle offerte, non compongono l’offerta tecnica e non ricevono punteggio, sicché sono soccorribili in ossequio al principio di massima partecipazione.

Sul secondo motivo, la domanda di partecipazione, sottoscritta da tutti i componenti, individua espressamente la futura capogruppo e le quote di riparto. L’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 non impone la costituzione del raggruppamento alla data di partecipazione; l’impegno al conferimento del mandato può desumersi aliunde dal complesso degli atti, secondo l’insegnamento richiamato (Cons. Stato n. 10189 del 18.12.2024). Il ricorso è respinto, con rigetto anche della domanda risarcitoria e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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