Parere paesaggistico unitario sull’intero immobile anche per il condono (Cons. Stato n. 5486 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica di compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio da condonare, l’amministrazione preposta alla gestione del vincolo può e deve svolgere un esame unitario dell’opera, non limitato alla sola addizione oggetto dell’istanza, quando le opere su cui questa si innesta non sono state ritualmente e tempestivamente sottoposte alla prescritta valutazione. In tale accertamento complessivo essa può soffermarsi anche sui profili urbanistici ed edilizi, specie quando rilevi l’assenza del titolo abilitante e contesti in radice l’abusività dell’intera opera. Resta tuttavia fermo il limite oggettivo della domanda: il parere non può essere esteso d’ufficio ed ex post a interventi diversi da quelli formalmente indicati nella pratica di condono. La legittimità paesaggistica dei titoli edilizi esibiti non è attestata dal loro solo possesso, quando difettino le prescritte autorizzazioni.
Il Fatto
L’appellante aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per l’ampliamento di mq 8,35 di un fabbricato per civile abitazione sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza competente, con parere adottato ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali, espresse avviso negativo di compatibilità paesaggistica.
Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, respinse il ricorso proposto avverso quel parere. L’interessata ha quindi proposto appello, deducendo l’erroneità della decisione sul presupposto che l’immobile sarebbe stato realizzato in epoca anteriore al 1967, dunque prima dell’imposizione del vincolo, e che la Soprintendenza avrebbe dovuto valutare la compatibilità dell’intero manufatto e non della sola addizione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato condivide l’impostazione del TAR. La decisione di primo grado ha correttamente collocato il parere negativo nel contesto di un intervento realizzato in zona vincolata e incidente su opere preesistenti sprovviste dei prescritti pareri dell’autorità preposta al vincolo. La verifica complessiva si impone proprio quando è dimostrato che le opere su cui si innestano le addizioni non sono state ritualmente e tempestivamente sottoposte a valutazione di compatibilità paesaggistica.
La Corte ritiene infondato l’assunto dell’appellante sulla preesistenza dell’intero immobile al 1967. I titoli edilizi del 1977, relativi alla copertura dell’originario manufatto, sono risultati privi delle autorizzazioni paesaggistiche. La tesi della edificazione ante 1967 non è stata adeguatamente comprovata, mentre sussistono indici che confortano la ricostruzione dell’amministrazione. Il provvedimento finale ha del resto evidenziato il contrasto tra la dichiarazione sostitutiva dell’interessata e la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto di divisione del 1974, da cui emerge una consistenza preesistente assai ridotta rispetto a quella invocata.
Quanto alla disciplina invocata dall’appellante, il richiamo all’art. 9-bis del testo unico dell’edilizia non spiega effetti: si tratta di norma sopravvenuta rispetto all’adozione del parere contestato. In ogni caso difetta la prova dell’edificazione ante 1967 della porzione legittimata nel 1977 ma priva anch’essa di autorizzazione paesaggistica. I titoli edilizi esibiti, osserva il Collegio, non attestano in alcun modo la conformità paesaggistica delle opere.
Il Consiglio di Stato respinge poi la tesi secondo cui la Soprintendenza avrebbe dovuto estendere il giudizio all’intero immobile. Una simile estensione avrebbe travalicato i limiti della domanda di condono, riferita alla sola addizione indicata. Se è vero che sono astrattamente condonabili anche interventi risalenti nel tempo, nel caso concreto l’oggetto dell’istanza è circoscritto a una porzione delimitata del manufatto.
Da ultimo, la Corte rileva che il contenzioso riguarda la sola legittimità del parere negativo e non può estendersi ai profili sanzionatori indicati in appello, estranei al provvedimento impugnato. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in euro 4.000.
Nota della Redazione
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