Requisiti territoriali NCC: iscrizione camerale e residenza non richieste alla domanda (Cons. Stato n. 7398 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi indetti dai Comuni per l’assegnazione di licenze di noleggio con conducente l’iscrizione al ruolo dei conducenti presso la camera di commercio locale e la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella Regione non costituiscono requisiti di partecipazione, ma requisiti di esecuzione, da possedere al momento del rilascio dell’autorizzazione. Ove il bando richieda l’impegno formale a iscriversi alla camera locale in caso di aggiudicazione, l’imputazione a pena di esclusione del candidato che abbia dichiarato di accettare tutte le condizioni di gara contrasta con il favor partecipationis. La lettura opposta compromette la concorrenzialità e integra una barriera all’accesso sproporzionata, in violazione dell’art. 120 Cost. e dei principi eurounitari di libera iniziativa economica e libera circolazione dei lavoratori. Il principio di territorialità impone che il servizio sia svolto in favore delle popolazioni locali, non che sia riservato alle stesse.
Il Fatto
Il Comune ha bandito una procedura per l’assegnazione di una licenza NCC. Il ricorrente, collocatosi quinto nella graduatoria finale, chiedeva il riesame della propria posizione ed era escluso per non essere iscritto alla camera di commercio locale e per non risiedere in alcun Comune sardo.
Il TAR Sardegna rigettava il ricorso, ritenendo i due requisiti indefettibili sin dalla domanda di partecipazione e dichiarando inammissibile, per difetto di legittimazione e interesse, il motivo sui punteggi. Propone appello il candidato escluso; resistono il Comune e la società prima classificata, che ripropone eccezioni di rito e nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal tenore dell’art. 2, primo comma, del bando, che richiede l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992. Il terzo comma della stessa disposizione precisa però che per tale requisito è sufficiente, alla presentazione della domanda, l’assunzione dell’impegno formale a soddisfarlo prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione.
Da qui la qualificazione decisiva: l’iscrizione camerale è requisito di esecuzione, non di ammissione. L’appellante, iscritto a un’altra camera di commercio, avrebbe potuto trasferire l’iscrizione dopo l’esito favorevole e prima della richiesta formale di autorizzazione.
La lettura del TAR è respinta sul piano dei principi. Il principio di concorrenzialità risulterebbe compromesso, e il principio di territorialità del settore implica che il servizio sia svolto tendenzialmente in favore delle popolazioni locali, non che sia riservato alle stesse. Il Collegio richiama anche il bollettino dell’Antitrust n. 33 del 25 agosto 2025, reso su un analogo bando comunale, che ha qualificato simili limitazioni come ingiustificata e sproporzionata barriera all’accesso. Viene poi evocato l’art. 120 Cost., che vieta le barriere interregionali di carattere protezionistico.
Alla medesima conclusione conduce il principio di non aggravio: imporre il cambio di residenza e di iscrizione camerale prima di conoscere gli esiti della competizione è onere irragionevole. Né sussisteva un onere di impugnare la DGR n. 12/30 del 20 marzo 2012, che, letta conformemente ai principi costituzionali ed eurounitari, richiede l’iscrizione alla camera locale solo per l’acquisizione effettiva dell’autorizzazione a valle della procedura.
Quanto all’impegno formale non separatamente prodotto, il Collegio lo considera assolto: il modello di gara non prevedeva un riquadro dedicato e il candidato ha dichiarato di conformarsi a tutte le condizioni. Opera il favor partecipationis, che consente un’interpretazione estensiva delle dichiarazioni rese in gara. Era quindi sufficiente il certificato di abilitazione professionale, valido su tutto il territorio nazionale.
Le stesse ragioni travolgono la clausola sulla residenza anagrafica o domicilio professionale in Sardegna, irrazionale e sproporzionata. Il motivo sui punteggi è invece inammissibile, trattandosi di attività amministrativa riservata alla PA ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.; per identica ragione è rigettata l’eccezione della controinteressata. La sentenza è riformata con annullamento della graduatoria, salvo il potere dell’amministrazione di riesaminare i punteggi.
Nota della Redazione
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