Asseverazione del P.E.F. da persona fisica e vincolo della lex specialis (Cons. Stato n. 7394 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gara per finanza di progetto, l’art. 193, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023 consente, ma non impone, che il P.E.F. sia asseverato anche da un professionista abilitato persona fisica, rimettendo ogni valutazione alla stazione appaltante in ragione delle specificità della procedura. La lex specialis che esiga l’asseverazione da parte di istituto di credito, di società di servizi costituita dall’istituto stesso o di società di revisione ai sensi della legge n. 1966 del 1939 non è nulla, né ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 né dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, perché disciplina il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta, non i requisiti generali dei partecipanti. Ove la clausola sia inequivoca e non impugnata, il canone letterale degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. prevale sul favor partecipationis, e l’offerta con piano asseverato da persona fisica va considerata non conforme alla disciplina di gara.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui l’Agenzia regionale aveva aggiudicato a un’altra impresa, all’esito di procedura di affidamento mediante finanza di progetto su iniziativa pubblica ai sensi dell’art. 193 d.lgs. n. 36 del 2023, le opere di efficientamento energetico del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Tra i motivi, si deduceva l’omessa produzione della polizza prevista dal disciplinare e la violazione della clausola che imponeva l’asseverazione del P.E.F. da parte di istituto di credito o società di servizi o revisione.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso in forma semplificata, ritenendo la polizza conforme e osservando che, a differenza del previgente art. 183, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, la nuova disciplina ammette l’asseverazione da parte di persona fisica. Proposto appello, la causa giungeva in decisione dinanzi al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fa applicazione del principio della ragione più liquida, richiamando C.G.A.S. 26 gennaio 2026, n. 61, e concentra l’esame sul secondo motivo, avente valenza assorbente sotto il profilo conformativo. Oggetto della censura è l’art. 17 del disciplinare, che imponeva a pena di esclusione un P.E.F. asseverato da istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto stesso o da società di revisione ai sensi della legge n. 1966 del 1939.

Muovendo dall’interpretazione della lex specialis, il Consiglio di Stato privilegia il significato letterale secondo gli artt. 1362 e 1366 cod. civ.: ove la clausola prevista a pena di esclusione abbia contenuto inequivoco, non è possibile ricorrere al favor partecipationis né a interpretazioni integrative contrarie alla buona fede interpretativa (richiamata Cons. Stato, Sez. III, 26 maggio 2026, n. 4256). La clausola, non impugnata, esige in modo chiaro l’asseverazione da persona giuridica.

Il Collegio esclude il contrasto con l’art. 193, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023: la norma consente, ma non impone, l’asseverazione da persona fisica, lasciando alla stazione appaltante la valutazione in base alle specificità della procedura. La previsione che richieda la persona giuridica non interferisce con il favor partecipationis, essendo per tutti i concorrenti possibile richiedere tale asseverazione, e non è in re ipsa illegittima in assenza di divieto legislativo, tenuto conto delle maggiori garanzie offerte dall’organizzazione collettiva e dalla trasparenza patrimoniale, come confermato dal previgente art. 183, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.

Un ulteriore elemento ermeneutico, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ., è tratto dal comportamento della stessa stazione appaltante, che in relazione ad altro lotto aveva escluso l’aggiudicataria per la mancata produzione del piano asseverato da persona giuridica. L’offerta con piano asseverato da persona fisica è dunque non conforme alla disciplina di gara, e in virtù degli autovincoli la stazione appaltante non poteva procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023 (richiamate Cons. Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7113 e Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2026, n. 523).

L’appello è pertanto accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e rimessione alla stazione appaltante per il nuovo provvedimento a favore del secondo classificato; resta assorbita la domanda di inefficacia del contratto, non stipulato. Le spese dei due gradi sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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