Obbligo di comparazione sostanziale per titoli non abilitanti nello Stato di origine (TAR Lazio n. 12077 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le autorità nazionali, nell’esaminare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e le conoscenze richieste dalla normativa dello Stato ospitante. La mancanza dei documenti necessari ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento. La circostanza che il titolo non sia rilasciato dallo Stato membro di origine, né ivi riconosciuto, non esclude che lo Stato ospitante possa tenerne conto nell’ambito della procedura di valutazione comparativa. Le differenze sostanziali tra la formazione conseguita e quella richiesta possono essere colmate mediante l’assegnazione di misure compensative, ai sensi dell’art. 14, par. 1, della direttiva 2005/36/CE, e non possono giustificare un diniego basato su valutazioni meramente formali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna presso la Universidad San Jorge, denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”.
L’Amministrazione, pur avendo proceduto al confronto analitico tra i due percorsi formativi, aveva concluso per la sussistenza di differenze incolmabili, rilevando che l’attestato presentato non aveva valenza abilitante in Spagna. La ricorrente contestava il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione dei principi euromnitari in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. La domanda cautelare era stata accolta con ordinanza della stessa Sezione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo che le ragioni del diniego non resistano all’esame di legittimità. In primo luogo, il Collegio ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, secondo cui è necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali acquisite nel Paese d’origine dal richiedente, non potendosi attribuire rilievo automaticamente ostativo alla mancanza della documentazione richiesta dall’art. 13 della direttiva 2005/36/CE.
Il Giudice ha poi rilevato che il giudizio di radicale diversità tra i percorsi formativi appare scarsamente motivato e fondato su argomentazioni deboli, senza chiarire perché l’adozione di proporzionate misure compensative non sarebbe in grado di colmare le differenze riscontrate. Sul punto, la normativa europea prevede l’assegnazione di tali misure non solo in caso di stretta attinenza dei programmi, ma anche in caso di divergenze sostanziali, ai sensi dell’art. 14, par. 1, della direttiva 2005/36/CE.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, sez. VI, 8 luglio 2021, causa C-166/2020, il Tribunale ha evidenziato che le autorità competenti sono tenute a valutare le competenze professionali acquisite anche quando l’interessato non possiede un titolo che attesti formalmente la qualifica, dovendo eventualmente richiedere la dimostrazione delle conoscenze mancanti.
La pronuncia tiene inoltre conto della successiva decisione della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, che ha ribadito l’obbligo di prendere in considerazione l’insieme dei titoli e dell’esperienza pertinente ai sensi degli articoli 45 e 49 TFUE. Pur precisando che tali disposizioni non impongono di considerare un titolo non riconosciuto nello Stato di origine, la Corte ha chiarito che lo Stato ospitante resta libero di valutarne la rilevanza in sede di comparazione. Il mancato riconoscimento del titolo in Spagna non poteva quindi escluderlo dal confronto analitico.
Il diniego, fondato su un confronto meramente formale che ha valorizzato solo le differenze tra i percorsi senza considerare l’eventuale adozione di misure compensative, è stato pertanto annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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