Divieto decennale di edificazione su area percorsa dal fuoco e atto plurimotivato (TAR Lazio n. 400 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto decennale di edificazione previsto dall’art. 10, primo comma, legge n. 353/2000 per le aree boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non è escluso dalla sola compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici vigenti alla data dell’incendio. Dopo la novella del 2003, l’eccezione alla regola richiede un quid pluris: occorre cioè che l’opera risulti programmata o localizzata prima del passaggio del fuoco. Un’interpretazione che facesse discendere l’inapplicabilità del divieto dalla mera conformità urbanistica svuoterebbe la norma, rendendone impossibile l’applicazione. Nel giudizio sull’atto amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento è sufficiente a sorreggere il provvedimento, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte alle altre.

Il Fatto

Il ricorrente presenta al Comune di Gaeta un progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale. La prima istanza è formulata ai sensi dell’art. 6 legge regionale Lazio n. 7/2017; l’amministrazione la blocca rilevando che l’area ricade in zona agricola e non in territorio urbanizzato. Il proprietario presenta allora un nuovo progetto ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 55 legge regionale Lazio n. 38/1999, che consente il ripristino di edifici crollati o demoliti con aumento di volumetria del 10%.

Seguono richieste integrative, varianti e una Soprintendenza che sospende in via cautelativa i lavori. Dopo un sopralluogo con i Carabinieri Forestali, il Comune adotta l’ordinanza di sospensione impugnata, fondata su più ragioni: difformità degli elaborati rispetto alla consistenza reale del fabbricato, sospensione della Soprintendenza, ubicazione parziale del manufatto su altra particella e passaggio del fuoco sull’area, con conseguente divieto edificatorio decennale. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 10 legge n. 353/2000, sostenendo che l’edificazione era già consentita dagli strumenti urbanistici vigenti all’epoca dell’incendio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale qualifica anzitutto il provvedimento come atto plurimotivato. Quando le ragioni poste a fondamento sono autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenere l’atto in sede giurisdizionale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 4866/2020 e le decisioni della Sez. V n. 2910/2017, n. 4297/2017 e n. 4045/2017. Da ciò deriva la scelta di esaminare preliminarmente l’ultima delle motivazioni, quella relativa al vincolo decennale, perché idonea da sola a determinare il rigetto.

Il ricorrente, con l’appoggio di TAR Campania, Salerno, n. 642/2023, sostiene che il passaggio del fuoco non determina ipso facto il divieto quando l’edificazione sia già consentita dagli strumenti urbanistici vigenti all’epoca dell’incendio. La tesi si fonda sulla modifica introdotta dall’art. 4, comma 173, legge n. 350/2003, che ha eliminato il riferimento al previo rilascio dell’autorizzazione o concessione edificatoria.

Il Collegio non condivide questa lettura. Se il divieto operasse solo in presenza di opere incompatibili con gli strumenti urbanistici, l’eccezione della stessa norma finirebbe per assorbire la regola: in caso di compatibilità non si arriverebbe mai all’applicazione del divieto, con una sostanziale abrogazione non espressa della disposizione. Prevale invece il principio di conservazione, che impone di attribuire alla norma un significato compatibile con la sua perdurante vigenza. L’eccezione richiede quindi un quid pluris, ravvisabile nella circostanza che l’intervento fosse programmato o localizzato prima del passaggio del fuoco.

Nel caso concreto la norma trova applicazione. L’area è stata percorsa dal fuoco e non risultano progetti edificatori anteriori, essendo il progetto originario presentato ai sensi dell’art. 6 legge regionale Lazio n. 7/2017 in epoca successiva all’incendio. L’amministrazione ha quindi correttamente applicato l’art. 10 legge n. 353/2000, con divieto destinato a cessare nel 2027. Essendo la motivazione autonoma e sufficiente, il Tribunale non esamina le ulteriori censure e rigetta il ricorso, compensando integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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