Requisito reddituale e stabilità del reddito nel rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 3047 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al proprio sostentamento, costituisce presupposto non eludibile per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, in forza del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999. Tale requisito attiene alla sostenibilità della permanenza dello straniero nella comunità nazionale e non è sindacabile se non per palese illogicità o difetto di istruttoria. Ai fini della sua integrazione non è sufficiente un rapporto di lavoro stagionale di breve durata, dovendosi verificare la stabilità del reddito e non la mera titolarità formale di un contratto. L’insufficienza reddituale, specie se protratta nel tempo, legittima il diniego del titolo di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari dal 2011, presentava in data 13.09.2019 istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, avendo nel frattempo ricevuto assunzione presso un consorzio agricolo. Il Questore respingeva l’istanza con decreto del 15.01.2020, notificato il 20.01.2020, rilevando l’insussistenza del requisito reddituale.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di motivazione ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, lamentando che l’Amministrazione non aveva valutato il concreto inserimento lavorativo e sociale, la capacità lavorativa e l’assenza di procedimenti penali. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 472 del 12.06.2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma quanto già statuito in sede cautelare: il ricorrente non ha offerto un concreto principio di prova idoneo a inficiare la valutazione questorile sull’insussistenza del requisito reddituale. Il thema decidendum si concentra dunque sulla verifica dei presupposti del titolo di soggiorno.
Il Tribunale richiama il quadro normativo e ricorda che la disponibilità di un reddito sufficiente al sostentamento non è eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso. Il requisito attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza, all’inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese. Esso è finalizzato a evitare l’inserimento di soggetti privi di adeguata contropartita in termini di lavoro e partecipazione fiscale alla spesa pubblica, secondo l’indirizzo di TAR Lombardia Milano, Sez. III, n. 486 del 2024.
La motivazione valorizza anche la funzione di sicurezza pubblica del requisito: la dimostrazione di un reddito lecito è garanzia che lo straniero non si dedichi ad attività illecite, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 749 del 2019 e dai precedenti ivi richiamati. L’accertamento dei mezzi di sostentamento serve inoltre ad assicurare l’utile inserimento nella collettività, con i connessi doveri di solidarietà e contribuzione fiscale.
Sul piano applicativo, il certificato UNILAV attesta l’inizio dell’attività lavorativa in data 10.10.2019, pochi giorni dopo la domanda, e la natura stagionale del rapporto, con scadenza del contratto al 31.12.2019. La tipologia contrattuale e la brevità del rapporto, complessivamente di tre mesi, non consentono di ritenere integrato il requisito della stabilità del reddito. A ciò si aggiunge la mancata documentazione di legami familiari o di condizioni particolari idonee a vincolare la permanenza in Italia.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della costituzione dell’Avvocatura dello Stato con memoria di mera forma. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei dati personali.
Nota della Redazione
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