Omessa notifica della cartella quote latte e prescrizione del credito (TAR Puglia n. 150 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, la controversia relativa alla cartella esattoriale e all’avviso di intimazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., trattandosi di fase attuativa del prelievo. L’omessa notificazione dell’atto presupposto costituisce vizio procedurale che determina l’invalidità dell’atto consequenziale notificato. Il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ.: l’inerzia dell’Amministrazione all’ordine istruttorio consente di ritenere provate le asserzioni del ricorrente. In difetto di prova di atti interruttivi, il credito per quote latte è estinto per prescrizione decennale.
Il Fatto
Il ricorrente riceveva, in data 25.08.2022, un atto di pignoramento presso terzi emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione per l’importo di euro 19.449,05, riferito a un avviso di intimazione del 14.01.2022, a sua volta collegato a una cartella di pagamento AG.E.A. asseritamente notificata l’11.12.2018, per prelievo latte relativo all’anno 1996. La procedura esecutiva dinanzi al Tribunale civile era sospesa dal giudice dell’esecuzione.
Il ricorrente impugnava l’avviso di intimazione, la cartella e gli atti presupposti, deducendo l’omessa notificazione, la prescrizione del credito e ulteriori vizi motivazionali. AG.E.A. si costituiva; A.D.E.R. non si costituiva formalmente, depositando una relazione che eccepiva il difetto di legittimazione attiva e passiva. Il TAR disponeva incombenti istruttori e, in sede cautelare, sospendeva l’efficacia degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm. e la lettura ampia datane dal Cons. Stato, Sez. V, n. 2552 del 19.04.2019, che estende la giurisdizione esclusiva all’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale. Richiama inoltre il principio di concentrazione delle tutele espresso da Cass. civ., Sez. Un., n. 31379 del 05.12.2018: la controversia appartiene al giudice amministrativo perché investe l’esercizio di potestà pubbliche e un intreccio di interessi legittimi e diritti soggettivi.
Sul piano delle eccezioni preliminari, il Tribunale ritiene non fondato il difetto di legittimazione attiva: l’inesatta indicazione del numero dell’intimazione impugnata costituisce mero errore materiale, superabile perché dal contesto del ricorso si individuano gli atti realmente impugnati. Quanto alla legittimazione passiva di A.D.E.R., il ricorso contesta anche atti emessi dal concessionario, regolarmente intimato in giudizio.
Nel merito, il ricorso è accolto. Le Amministrazioni intimate non hanno dato adeguato seguito all’ordine istruttorio, senza alcuna giustificazione. Da ciò il Collegio desume argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., ritenendo pienamente provate le asserzioni del ricorrente sull’omessa notificazione degli atti prodromici. Richiama il principio secondo cui l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che determina la nullità dell’atto consequenziale (in termini, Cass. civ. n. 13106/2020).
Assume rilievo anche l’eccezione di prescrizione: non essendo dimostrata la notificazione degli atti prodromici né di atti interruttivi, il credito AG.E.A. relativo all’anno 1996 è estinto per decorso del termine decennale. L’avviso di intimazione del 2022 è dunque annullato per carenza della previa notificazione della cartella del 2018, e quest’ultima per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è accolto con annullamento di tutti gli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori a carico di AG.E.A. Il Tribunale dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni in tema di danno erariale.
Nota della Redazione
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