L’interventore ad adiuvandum si autovincola al giudicato sul regolamento edilizio (C.G.A.R.S. n. 141 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che interviene ad adiuvandum in un giudizio sull’installazione di impianti di telefonia si autovincola al giudicato che in quel giudizio si forma, anche sulle questioni sottostanti e strettamente connesse. Quando il thema decidendum dei giudizi definiti riguarda la legittimità del regolamento comunale che delimita le aree sensibili e la idoneità del sito prescelto, quel giudicato fa stato anche nei confronti dell’interventore divenuto parte processuale volontaria. Ne segue la improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, e l’inammissibilità di quelli proposti dopo la formazione del giudicato, per originario difetto di interesse. Il rilievo officioso del giudicato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., integra il corretto esercizio del potere di rilevazione.
Il Fatto
La società titolare di una infrastruttura multiservizi e multioperatore chiedeva al Comune l’autorizzazione per una stazione radio base su un terreno in disponibilità di Anas s.p.a., ai sensi dell’art. 87 d.lgs. n. 259/2003. Il Comune manifestava opposizione ritenendo non idoneo il sito in base al regolamento comunale. La società ricorreva al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, per l’accertamento del silenzio-assenso e per l’annullamento del diniego e del regolamento, proponendo poi quattro ricorsi per motivi aggiunti contro le note del Sindaco, dell’Assessorato regionale e la delibera consiliare di approvazione del regolamento.
Il TAR, rilevato d’ufficio il possibile giudicato formatosi su due precedenti giudizi, dichiarava improcedibili il ricorso introduttivo e i primi tre motivi aggiunti e inammissibile il quarto, condannando la ricorrente alle spese. Proponeva appello la società, divenuta nelle more altra denominazione, contestando che i giudizi richiamati riguardassero le antenne dei singoli operatori e non il traliccio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione del rilievo del giudicato in presenza di una parte che non era formale titolare del rapporto oggetto dei giudizi definiti, ma vi era intervenuta volontariamente. Segnala il primo giudice che la questione della legittimità della collocazione del traliccio era già stata vagliata in due pronunce passate in giudicato.
Il C.G.A.R.S. riconosce che i giudizi richiamati concernevano i provvedimenti di rigetto delle domande di installazione delle antenne e non direttamente la stazione radio base. Tuttavia il thema decidendum investiva lo stesso regolamento comunale che poneva limiti alla localizzazione delle sorgenti elettromagnetiche, con le previsioni sulle aree sensibili: profilo identico a quello dedotto nel giudizio promosso dalla società appellante.
In entrambi i giudizi l’appellante era intervenuta ad adiuvandum facendo valere la qualità di proprietaria e gestrice del traliccio sul quale le antenne sarebbero state installate. Da ciò il Collegio desume che la stessa si era autovincolata a sottoporsi al giudicato che sarebbe maturato su quei giudizi, divenendone volontariamente parte processuale, anche rispetto alla questione sottostante e strettamente connessa della legittima installazione in quella zona del territorio comunale.
Il Collegio sottolinea che gli atti impugnati nel giudizio — la nota comunale di opposizione, la nota del Sindaco, il regolamento comunale e il parere negativo dell’Assessorato regionale — sono motivati proprio sulla inidoneità del sito, ragione su cui si è formato il giudicato. Non possono, pertanto, essere più oggetto di giudizio. Il primo motivo d’appello è infondato e le statuizioni in rito del primo giudice vengono confermate.
Confermata la declaratoria in rito, restano assorbite le doglianze riproposte in appello. L’appello è respinto; il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese del grado.
Nota della Redazione
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