Selezione per dirigente sanitario, natura concorsuale e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 3041 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La selezione indetta da una pubblica amministrazione per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito, integra una procedura concorsuale e resta attratta alla giurisdizione amministrativa, anche quando il rapporto da costituire sia a tempo determinato. Rilevano in tal senso la pubblicazione di un bando con requisiti di ammissione, la nomina di una commissione esaminatrice, la scansione procedimentale in fasi e l’esercizio di discrezionalità tecnica nella valutazione. Il concorrente che, nelle more del giudizio, accetti l’incarico derivante dalla graduatoria impugnata e ottenga l’aspettativa dal proprio rapporto a tempo indeterminato presta acquiescenza all’esito della selezione, con conseguente improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm. La domanda risarcitoria connessa è infondata se resta generica e priva di elementi idonei a comprovare il pregiudizio e la sua quantificazione.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione di ostetrica. Approvata la graduatoria finale, la ricorrente risulta collocata in seconda posizione. Seguono il conferimento dell’incarico al concorrente collocato al primo posto e l’assegnazione del medesimo incarico.

Ottenuti gli atti mediante accesso, la seconda classificata impugna gli esiti della selezione, deducendo la violazione della lex specialis e dei criteri di valutazione dei titoli, e chiede la declaratoria del diritto alla prima posizione, con le conseguenze sugli incarichi assegnati, oltre al risarcimento del danno da mancato servizio, alla professionalità e da perdita di chance. La difesa dell’amministrazione e del controinteressato eccepisce il difetto di giurisdizione e, in corso di causa, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la respinge. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e le Sezioni Unite n. 10360/2021, si afferma che la riserva di giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali, prevista dall’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, opera per le selezioni comunque denominate, aperte a soggetti in possesso di requisiti predeterminati e caratterizzate da concorrenzialità tra i partecipanti, destinate a concludersi con una graduatoria di merito.

Il Tribunale verifica in concreto gli indici della concorsualità: la pubblicazione di un bando con requisiti generali e specifici e termini perentori; la nomina di una commissione esaminatrice; la scansione in una fase di valutazione dei titoli e in una di colloquio, ciascuna con punteggio massimo; l’esercizio di discrezionalità tecnica in entrambe le fasi; la formazione di una graduatoria finale. La procedura è quindi congegnata nella sostanza come un vero concorso, con conseguente affermazione della giurisdizione amministrativa e qualificazione della posizione della ricorrente in termini di interesse legittimo.

Nel merito, il Collegio rileva che dalla documentazione depositata dal controinteressato emerge il venir meno di un interesse attuale e concreto all’annullamento. La ricorrente è stata infatti assunta mediante la graduatoria oggetto di causa e, accettando l’incarico, ha ottenuto l’aspettativa dal rapporto a tempo indeterminato: condotta incompatibile con l’originaria richiesta demolitoria del concorso e idonea a integrare acquiescenza.

Essendosi verificata una situazione di fatto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente alla proposizione del ricorso, risulta certa e definitiva l’inutilità della pronuncia. La domanda di annullamento è pertanto dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm.

Quanto alla domanda risarcitoria, essa è rigettata perché generica: non è fornito alcun elemento idoneo a comprovare il danno patito e la sua esatta quantificazione, con specificazione dei pregiudizi economici sofferti. L’esito complessivo giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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