Requisito di servizi analoghi in Comuni turistici e classificazione ISTAT (TAR Calabria n. 1547 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di partecipazione consistente nell’esecuzione di servizi analoghi in Comuni a vocazione turistica si accerta sulla base della classificazione redatta dall’I.s.t.a.t. ai sensi dell’art. 182 d.lgs. n. 77/2020, che costituisce criterio idoneo, attendibile e uniforme a livello nazionale. Non assume rilievo, in senso contrario, l’attestazione descrittiva del singolo amministratore locale, che valorizzando la dimensione turistica dell’area finirebbe per eludere il possesso del requisito tecnico-professionale prescritto a pena di esclusione. La clausola della lex specialis che subordina la partecipazione al possesso di tale requisito integra requisito di ammissione e non di esecuzione. L’operatore economico che ne sia privo va escluso dalla procedura selettiva.
Il Fatto
Una società operante nella raccolta di rifiuti impugna davanti al TAR Calabria la determina con cui il Comune ha aggiudicato a un’altra società il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari. Il criterio selettivo era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente deduce la carenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti di partecipazione.
Con motivi aggiunti la ricorrente impugna poi la determina con cui il Comune ha convalidato l’aggiudicazione, contestando la qualificazione del requisito dell’impianto autorizzato come mero requisito di esecuzione. Resistono l’Ente locale, che eccepisce il mancato superamento della prova di resistenza, e la controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., l’improcedibilità del ricorso principale. L’aggiudicazione impugnata è stata superata dalla successiva determinazione di convalida, priva di cogenza ed efficacia autonome. Il nuovo atto ha trasferito l’interesse della ricorrente su di esso, con conseguente declaratoria ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Va disattesa l’eccezione di mancato superamento della prova di resistenza. Le censure mirano a dimostrare la carenza dei requisiti tecnici dell’aggiudicataria: il loro accoglimento ne determinerebbe l’esclusione e collocherebbe la ricorrente in posizione utile per conseguire la commessa.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ritiene fondata, con valenza assorbente, la censura sulla carenza del requisito esperienziale dei servizi analoghi in Comuni a vocazione turistica. L’aggiudicataria ha indicato servizi pregressi presso due Comuni, uno dei quali non risulta ricompreso tra gli enti turistici secondo la classificazione I.s.t.a.t..
La controinteressata invoca la delibera A.n.a.c. n. 1/2024 e la pronuncia del Consiglio di Stato n. 7412/2023, oltre a una nota del Sindaco del Comune interessato. Tali richiami sono inconferenti, riguardando le clausole territoriali e il principio di prossimità degli impianti di recupero. La classificazione I.s.t.a.t. si fonda su criteri geografici e antropici puntuali e uniformi, come ribadito dal Consiglio di Stato n. 1955/2024.
Ammettere attestazioni dei singoli amministratori locali condurrebbe a un contrasto con i dati nazionali e a una sostanziale elusione del requisito. L’aggiudicataria ne è quindi priva e avrebbe dovuto essere esclusa. Il Collegio annulla la convalida e dichiara, ex art. 122 c.p.a., l’inefficacia del contratto dal trentesimo giorno successivo alla notifica della pronuncia, per consentire la rideterminazione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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