Discrezionalità tecnica sull’anomalia dell’offerta e sindacato sul punteggio tecnico (TAR Emilia-Romagna n. 199 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non risulti manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il giudizio di congruità va condotto sull’offerta nel suo complesso e in relazione alla concreta esecuzione dell’appalto, non risolvendosi in una parcellizzazione delle singole voci di costo né in una caccia all’errore. Quanto ai punteggi tecnici, il sindacato resta nei limiti della discrezionalità tecnica, ma è ammesso quando il giudizio espresso sia palesemente incoerente con il voto assegnato, sì da renderlo privo di motivazione. Il vizio di motivazione del voto, anche ove accertato, non conduce all’annullamento se non supera la prova di resistenza.
Il Fatto
Il gestore uscente dei servizi di sorveglianza, accoglienza, biglietteria, bookshop e mediazione culturale del sistema museale di ateneo impugna l’aggiudicazione disposta in favore di altra cooperativa, deducendo l’inadeguatezza del costo della manodopera e l’insostenibilità economica delle migliorie tecniche offerte dall’aggiudicataria. La ricorrente contesta, inoltre, l’attribuzione di taluni punteggi tecnici, asseritamente non coerenti con i giudizi espressi dalla commissione.
Si costituiscono la stazione appaltante e la controinteressata, sostenendo la logicità del giudizio di non anomalia e la congruità dei punteggi.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto la censura sull’anomalia dell’offerta,articolata nelle voci del costo del lavoro, dei costi generali, dei costi aziendali per la sicurezza ex legge n. 81/2008 e dell’utile. Quanto alle ore di formazione, il costo è stato contabilizzato nella voce dei costi aziendali della sicurezza e non è stata fornita prova della sua incapienza. La censura è respinta.
Analogo esito per i costi delle migliorie: la formazione aggiuntiva, la reperibilità del referente del servizio e dei coordinatori, il periodo di compresenza e le ore di coordinamento trovano copertura nel fondo costi generali e per il personale. Il giudizio di congruità, osserva il Tribunale, va riferito all’offerta complessiva.
Il Tribunale richiama i principi della giurisprudenza amministrativa, in particolare Cons. Stato n. 4559/2023, Cons. Stato n. 4620 del 2021, Cons. Stato n. 4209 del 2021, Cons. Stato n. 171 del 2019 e Cons. Stato n. 1874 del 2020: il sindacato è limitato a macroscopiche illegittimità, essendo preclusa al giudice ogni autonoma verifica dell’anomalia.
Passando ai punteggi, il collegio ravvisa illogicità nella votazione della voce relativa alla piattaforma di biglietteria online e delle strategie di cross selling, dove il giudizio critico non giustifica il voto elevato. Respinge invece la censura sul punteggio massimo per la gestione delle attività non pianificate, giudizio sintetico ma non incoerente.
Il vizio accertato non determina però l’annullamento: anche azzerando i punteggi delle voci viziate, il totale dell’aggiudicataria resterebbe superiore a quello della ricorrente. Manca dunque la prova di resistenza e l’interesse concreto all’accoglimento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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