Rescissione del giudicato e colpevole disinteresse dell’imputato alla notifica (Cass. pen. Sez. II n. 41809 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rescissione del giudicato non è concedibile quando la mancata conoscenza del processo dipende da colpa dell’imputato. La notificazione della citazione a giudizio per compiuta giacenza ha come presupposto indefettibile l’accertamento, da parte dell’ufficio notificatore, della permanenza di un legame effettivo tra il destinatario dell’atto e il luogo di esecuzione della notificazione. Salvo prova contraria, che deve investire la portata fidefaciente dell’attestazione, il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza assume valenza dimostrativa di un oggettivo e tangibile collegamento abitativo tra il sito e la persona. Il colpevole disinteresse dell’imputato rispetto alla progressione processuale osta all’accoglimento dell’istanza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell’interesse di una condannata nei confronti della sentenza del Tribunale di Trieste con cui era stata condannata alla pena della multa per il reato di insolvenza fraudolenta in concorso. La Corte territoriale riteneva provata la conoscenza del processo.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il difensore, deducendo la mancata conoscenza del processo e la necessità di accertare il legame effettivo tra destinataria e luogo di notifica.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte di appello ha compiuto un’analitica e persuasiva valutazione della diligenza della ricorrente, ribadendo che la rescissione non è concedibile quando la mancata conoscenza del processo dipende da colpa dell’imputato. La vocatio in iudicium può avvenire con notifiche regolari, ma occorre provare che il destinatario non si sia colpevolmente disinteressato del processo.

In primo luogo, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato attraverso la procedura della compiuta giacenza, con domicilio eletto presso l’indirizzo di residenza, modificato solo successivamente alla notifica. Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza presuppone l’accertamento, da parte dell’ufficio notificatore, della permanenza di un legame effettivo tra destinatario e luogo di esecuzione, assumendo, salvo prova contraria non allegata, valenza dimostrativa di un oggettivo collegamento abitativo (Sez. V n. 43694 del 1 ottobre 2024).

Nel caso in esame l’avviso è stato inserito nella cassetta postale ancora intestata alla ricorrente, che all’epoca era ancora residente nel luogo indicato, oltre che al difensore di fiducia, che ha rinunciato all’incarico solo nel dicembre 2015. Il Collegio rileva quindi correttamente verificato il collegamento tra abitazione e destinataria.

La Corte valorizza gli indicatori convergenti emersi dagli atti: la dichiarazione di domicilio presso il luogo di residenza ancora attivo al tempo della notificazione; il perfezionamento della notifica con la compiuta giacenza, previa verifica dell’intestazione della cassetta postale; l’omessa allegazione del mutamento di domicilio; l’assistenza di un difensore di fiducia. Tali elementi indicano univocamente il colpevole disinteresse della ricorrente, ostativo all’accoglimento dell’istanza.

Non persuade l’argomento secondo cui la rinuncia del difensore, comunicata nel dicembre 2015 presso la nuova residenza, proverebbe l’incolpevole mancata conoscenza. Dalla stessa comunicazione emerge che il difensore aveva avuto plurime interlocuzioni con la ricorrente dopo l’avviso di conclusione delle indagini e dopo la notifica del decreto di citazione, a cui non ha fatto seguito alcun confronto. Le notifiche, dunque, non solo erano regolari, ma avevano consentito di conoscere la progressione processuale.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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