La confisca diretta del bene ceduto in frode include l’intera società distratta (Cass. pen. Sez. 3 n. 958 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca diretta del profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 può avere ad oggetto l’intera società ceduta in frode alle pretese erariali, qualora la cessione sia stata meramente fittizia e l’autore del reato abbia mantenuto l’amministrazione di fatto della società distratta. La società ceduta costituisce un bene del cedente e, una volta trasferita fraudolentemente, rappresenta il profitto del reato nella sua interezza, a prescindere dalla titolarità dei singoli beni immobili in essa ricompresi. L’ordinanza di dissequestro emessa dal tribunale del riesame non preclude l’accertamento della natura fittizia della cessione in sede esecutiva, quando la cognizione di quel giudice sia stata parziale perché limitata ai presupposti della confisca per equivalente.
Il Fatto
Il Tribunale di Piacenza aveva condannato l’amministratore della Fagioli Gomme S.r.l. per numerose violazioni tributarie e fallimentari, disponendo la confisca dei beni in sequestro. In relazione alla violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice aveva identificato il profitto nei beni fraudolentemente sottratti alla garanzia patrimoniale, e precisamente nella proprietà della E. Tansini Gomme S.r.l., oggetto di cessione da parte della Fagioli Gomme S.r.l. all’anziana zia della moglie del condannato, e nei beni immobili di quest’ultima.
La moglie del condannato, in proprio e quale legale rappresentante della E. Tansini Gomme S.r.l., aveva proposto istanze di revoca della confisca, rigettate dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza del 2023. Avverso il successivo rigetto delle opposizioni in sede esecutiva, la ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione della confisca della quota sociale e la violazione di legge in relazione alla confisca diretta degli immobili, una volta esclusa la fittizietà della cessione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici, rivalutativi e disancorati dalle analitiche motivazioni di rigetto esposte nell’ordinanza impugnata. La Corte territoriale aveva evidenziato che il pagamento del corrispettivo della cessione, pur essendo reale ed effettivo, era stato eterodiretto dalla ricorrente, delegata a operare sui conti della zia ottantunenne, con la quale conviveva e che era già affetta da decadimento cognitivo.
Il quadro indiziario della frode era stato ricostruito attraverso plurimi atti distrattivi compiuti dal condannato dopo l’accertamento del debito tributario: la cessione della quota della E. Tansini Gomme S.r.l. alla zia della moglie, con prosecuzione dell’amministrazione di fatto tramite un ex dipendente nominato amministratore di diritto; l’affitto dei rami d’azienda operativi alla neo costituita società di proprietà di due dipendenti; il conferimento degli immobili in un G.E.I.E. costituito a Londra con società rappresentata dal cugino della moglie.
La Corte ha ritenuto che le considerazioni difensive sulla scissione tra proprietà e amministrazione presupponessero una dinamica societaria fisiologica, incompatibile con l’accertata amministrazione di fatto del condannato. I periodi di detenzione, il tentativo desistito di conferire gli immobili nel G.E.I.E. e l’accordo distrattivo di fondi erano circostanze irrilevanti e comunque inidonee a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale, che aveva logicamente interpretato la mancata produzione dell’originale della transazione come sintomatica dell’estraneità della cedente alla società.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto assorbito, chiarendo che la società era stata confiscata in via diretta in quanto bene fuoriuscito dalla Fagioli Gomme S.r.l. in frode alla pretesa erariale. La tesi difensiva secondo cui la E. Tansini Gomme S.r.l. e gli immobili non potevano essere oggetto di confisca diretta perché il debito fiscale apparteneva alla Fagioli Gomme è stata dichiarata destituita di fondamento: la società ceduta era un bene della debitrice e, siccome ceduto fraudolentemente, costituisce il profitto del reato nella sua interezza.
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Nota della Redazione
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