Prorogato al 15 aprile 2024 il regime transitorio dei responsabili tecnici (Cons. Stato n. 5227 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento al 15 aprile 2024 del termine del 16 ottobre 2023, disposto dalla delibera n. 6 del 16 ottobre 2023 dell’Albo nazionale gestori ambientali, opera sull’art. 1, comma 1, della delibera n. 3 del 26 luglio 2023 e riguarda il dies ad quem per lo svolgimento delle sessioni straordinarie di verifica dei responsabili tecnici. Il rinvio non attiene alle sole imprese e ai loro legali rappresentanti, ma ai responsabili tecnici, ai quali è garantito un maggior numero di prove di idoneità. Ne consegue che la verifica sostenuta nel periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2023 e il 15 aprile 2024 è verifica di aggiornamento, con punteggio minimo di 28 punti nel modulo obbligatorio e non di 32. È infondato l’appello dell’amministrazione che qualifichi quella prova come verifica iniziale.
Il Fatto
Il responsabile tecnico di un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali aveva superato in data 5 settembre 2023 la verifica relativa al modulo specialistico di una categoria presso la Camera di commercio di Genova. All’esito della verifica dell’11 dicembre 2023, la sezione regionale del Veneto lo dichiarava non idoneo ai sensi dell’art. 12, comma 4, lettera c), del d.m. n. 120 del 2014, avendo conseguito 31/32 nel modulo obbligatorio e punteggi insufficienti nei due moduli specialistici.
Il ricorso gerarchico veniva rigettato dal Comitato nazionale con provvedimento del 22 maggio 2024, sul presupposto che, essendo la prova svolta dopo la scadenza del periodo transitorio fissata al 16 ottobre 2023, la verifica dovesse qualificarsi come iniziale e richiedere il punteggio di 32. Il TAR Veneto accoglieva il ricorso con sentenza n. 1855 del 15 luglio 2024. Proponeva appello il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio. Ai sensi dell’art. 13 del d.m. n. 120/2014, l’idoneità del responsabile tecnico si attesta con una verifica iniziale e con verifiche quinquennali di aggiornamento. La delibera n. 4 del 25 giugno 2019 fissa i punteggi: 32 nel modulo obbligatorio e 34 nel modulo specialistico per la verifica iniziale; 28 e 30 per quella di aggiornamento. La verifica iniziale impone di superare contestualmente entrambi i moduli, mentre l’aggiornamento consente di scegliere modulo, tempo e ordine.
Per i responsabili tecnici in carica al 16 ottobre 2017 l’art. 3, comma 1, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017 aveva previsto un regime transitorio quinquennale, con obbligo di sola verifica di aggiornamento. La scadenza ordinaria del 16 ottobre 2022 è stata prorogata al 16 ottobre 2023 dalla delibera n. 1 del 10 marzo 2021 e dalla delibera n. 9 del 28 luglio 2021.
La Corte si sofferma sul nodo interpretativo. L’appellante sostiene che la delibera n. 5 dell’11 ottobre 2023 avrebbe solo assicurato continuità aziendale, consentendo al legale rappresentante di esercitare provvisoriamente le funzioni per 180 giorni, senza prorogare il regime transitorio. Il Collegio dissente. La delibera n. 6 del 16 ottobre 2023, all’art. 1, sostituisce la data “16 ottobre 2023” con quella “15 aprile 2024” nel testo dell’art. 1, comma 1, della delibera n. 3 del 26 luglio 2023.
Il ragionamento si fonda sul dato testuale e sulla lettura sistematica. Il termine differito è il dies ad quem per le sessioni straordinarie di verifica. Il testo coordinato delle due delibere conferma che la data del 15 aprile 2024 sostituisce quella del 16 ottobre 2023, restando immutato l’ambito soggettivo, riferito ai responsabili tecnici. La parte motiva della delibera n. 6/2023 chiarisce la ratio: garantire ai responsabili tecnici un maggior numero di prove di idoneità entro il termine della delibera n. 5/2023, nell’interesse pubblico alla continuità aziendale con personale qualificato.
Il differimento, quindi, non riguarda le imprese o i loro rappresentanti legali. Alla data dell’11 dicembre 2023 il ricorrente versava ancora nel regime transitorio e aveva titolo a sostenere la verifica di aggiornamento: il punteggio di 31 nel modulo obbligatorio superava il minimo di 28. L’appello è infondato e va respinto. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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