Parere paesaggistico nel condono: la Soprintendenza non ordina la rimessione in pristino (TAR Sicilia n. 1642 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico, sebbene obbligatorio e vincolante, non costituisce un provvedimento autonomo rispetto al titolo edilizio in sanatoria: esso integra un segmento del procedimento che si conclude con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente. Ne consegue che la Soprintendenza è priva dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004 e non può inserire nel proprio parere un ordine di rimessione in pristino. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono suscettibili di sanatoria i soli interventi di minore importanza, tra cui quelli che non comportano nuovi volumi o superfici, come il mero cambio di destinazione d’uso realizzato senza opere.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per sanare il cambio di destinazione d’uso di un locale garage in lavanderia, pertinenza di un immobile adibito ad attività turistico-ricettiva sito nel Comune di Lipari, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

La Soprintendenza esprimeva parere negativo, qualificando le opere come non condonabili e disponendo la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Il privato impugnava la nota e la presupposta circolare regionale n. 2/2022, deducendo vizi di notifica, violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, erronea applicazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, formazione del silenzio-assenso e incompetenza della Soprintendenza a ordinare la riduzione in pristino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata la censura sulla notifica al tecnico incaricato: la mancata comunicazione al destinatario non incide sulla validità dell’atto, attenendo all’efficacia, come chiarito dall’art. 21-bis della legge n. 241/1990. Parimenti infondata è la doglianza sul preavviso di rigetto, vertendosi in attività vincolata.

Quanto agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il Tribunale esclude che il procedimento di condono ancora in corso possa qualificarsi come rapporto esaurito. Richiamando la giurisprudenza amministrativa siciliana, rileva che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile in presenza non solo di vincoli assoluti, ma anche di vincoli relativi.

Il Collegio ritiene fondata la censura sull’incompetenza della Soprintendenza a disporre la rimessione in pristino. Il parere paesaggistico nel condono, a differenza del regime degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, non è atto autonomo ma fase del procedimento che si chiude con il provvedimento comunale. L’ente di tutela è quindi privo dei poteri ripristinatori e repressivi, che possono essere esercitati solo dopo il diniego del titolo in sanatoria.

Accogliendo la terza censura, il Tribunale verifica gli elaborati progettuali acquisiti a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 211/2025: il cambio di destinazione d’uso è avvenuto senza opere, senza aumento di superficie o volumetria e senza alterazione del carico urbanistico. L’intervento rientra quindi tra quelli sanabili ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003, come interpretato dalla Consulta, sicché il diniego opposto sul presupposto della non condonabilità è illegittimo.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo per la Soprintendenza di esitare l’istanza di parere paesaggistico nell’ambito del procedimento di sanatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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