Prescrizione decennale del risarcimento da mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 18798 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in favore dei medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione iniziati entro l’anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999. L’incertezza su giurisdizione, natura dell’azione o legittimato passivo non incide sulla decorrenza del termine, potendo l’inerzia del danneggiato essere interrotta anche con atti stragiudiziali. La norma di cui all’art. 4, comma 43, legge n. 183/2011, che riconduce il diritto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ., opera solo per i fatti successivi al 1° gennaio 2012, applicandosi pro rata al tempo residuo. La riproposizione di questioni già risolte da un consolidato orientamento nomofilattico integra abuso del processo, sanzionabile ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
I ricorrenti, medici che avevano frequentato corsi di specializzazione universitaria con iscrizioni tra il 1980 e il 1991, agirono in giudizio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere la remunerazione prevista dalle direttive CEE ovvero il risarcimento del danno per la mancata attuazione. Il Tribunale di Roma rigettò le domande per intervenuta prescrizione, confermato dalla Corte di Appello di Roma, che individuò il dies a quo nella data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, momento di consolidamento dell’inadempimento statale. Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata si allinea a un consolidato orientamento di nomofilachia. Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, per i corsi iniziati entro l’anno accademico 1990-1991, si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999, che ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, palesando l’adempimento soggettivamente parziale dello Stato.
La Corte ha escluso che le successive incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell’azione o legittimato passivo possano avere valenza inibitoria sulla decorrenza del termine. La questione di giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, potendo il danneggiato interrompere l’inerzia anche con atti stragiudiziali. L’evocazione in giudizio di un organo statuale diverso costituisce mera irregolarità sanabile. Quanto alla remunerazione, l’intervento dell’art. 11 della legge n. 370/1999 ha sostituito l’obbligazione risarcitoria con un’obbligazione satisfattiva di debito di valuta.
La Corte ha altresì disatteso l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, rilevando l’assenza di contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, essendo il termine decennale ragionevole e adeguato. Ha inoltre giudicato la soluzione compatibile con i principi della CEDU sul diritto di accesso al tribunale.
Il secondo motivo, relativo alla portata applicativa dell’art. 4, comma 43, legge n. 183/2011, è stato dichiarato inammissibile per la natura ad abundantiam dell’affermazione censurata e per il contrasto con il consolidato orientamento che, ex art. 252 disp. att. cod. civ., applica il nuovo termine quinquennale solo pro rata al tempo residuo alla data del 1° gennaio 2012.
La Corte ha infine qualificato l’impugnazione come temeraria, ravvisando un uso abusivo del ricorso per cassazione, e ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese e al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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