Respingimento cautelare per foglio di via (TAR Abruzzo n. 26 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contraddittorietà interna del ricorso, laddove si affermi l’avvenuta espiazione integrale delle pene per fatti passati e, insieme, si censuri la pericolosità desunta dal solo ultimo episodio di rilievo penale, non consente di configurare il fumus boni juris dell’impugnativa avverso il foglio di via obbligatorio. La proposizione del ricorso giurisdizionale, dimostrando la conoscenza dell’atto e della sua provenienza, produce efficacia sanante di eventuali nullità o irregolarità della comunicazione. Il difetto di proporzionalità della misura deve essere dedotto con specificità e non genericamente, tanto più quando la misura non risulti fondata esclusivamente su un unico episodio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Teramo aveva disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Teramo. A fondamento del ricorso deduceva la contraddittorietà della motivazione, la contestata provenienza dell’atto e il difetto di proporzionalità, assumendo che la pericolosità sociale fosse stata desunta dal solo ultimo episodio di rilievo penale. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Teramo, mentre la parte ricorrente risultava assistita da difensore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026, ha rigettato l’istanza cautelare ritenendo, a un primo esame, insussistente il requisito del fumus boni juris.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato una contraddizione interna al ricorso: da un lato, il ricorrente affermava di aver già integralmente espiato le pene relative a fatti passati; dall’altro, censurava la misura deducendo che la pericolosità sarebbe stata desunta dal solo ultimo episodio di rilievo penale. Tale contraddittorietà inficiava la coerenza della prospettazione difensiva.
Quanto alla dedotta incertezza sulla provenienza dell’atto, il Tribunale ha osservato che essa non appare dubitabile e che, in ogni caso, la proposizione del ricorso dimostra che il ricorrente ne ha avuto conoscenza e ne ha compreso provenienza e contenuto, con evidente efficacia sanante di eventuali nullità o irregolarità.
Infine, il difetto di proporzionalità è stato ritenuto genericamente dedotto: dalla relazione della Prefettura emerge infatti che la misura non trova la sua base esclusivamente sull’episodio del 4 ottobre 2025, sicché la censura non supera il vaglio di specificità richiesto in sede cautelare. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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