Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e no all’astreinte (TAR Veneto n. 252 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato, sia stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del giudicato e nomina, per il caso di perdurante inadempimento, il commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece subordinata alla valutazione delle «altre ragioni ostative», tra le quali rilevano la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, pubblicata il 31 gennaio 2025. Quel provvedimento aveva accertato il diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento di complessivi € 1.500,00.
La ricorrente espone di aver notificato la sentenza il 28 febbraio 2025 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e di averne ottenuto il passaggio in giudicato. Lamenta il decorso inutile del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Chiede quindi l’attivazione della Carta con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione dell’astreinte per ogni giorno di ritardo. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato. Verifica poi che la sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022: le copie attestate conformi costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accerta altresì il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e l’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Essendo circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con conseguente attivazione della Carta e versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente e termine ulteriore di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è previsto alcun compenso.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, che, nel rilevare l’assenza di preclusioni astratte all’ammissibilità dell’istituto nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative». Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano in concreto la mancata condanna.
Il Collegio considera inoltre che l’esecuzione delle sentenze sulla Carta elettronica comporta un procedimento complesso, che coinvolge gli Uffici territoriali competenti per le spese di giudizio e le società indicate nell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della Carta in forma di applicazione web. L’ultima fase è affidata a strutture centralizzate competenti per tutto il territorio nazionale. È dunque ragionevole ritenere che il ritardo sia riconducibile, innanzitutto, alla mole eccezionale del contenzioso seriale sul rilascio del dispositivo digitale. Le spese di lite seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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