Responsabilità del consorzio per i tamponi rapidi nei punti di accesso (TAR Sicilia n. 3520 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’aggregazione di laboratori di analisi costituisce un’unica realtà e un unico centro di interesse, al quale l’amministrazione e gli utenti devono riferirsi. Da tale configurazione discende che la responsabilità giuridica della corretta effettuazione dei tamponi rapidi, in tutte le fasi dalla pre alla post analitica, si attesta in capo al consorzio, anche quando il procedimento sia materialmente realizzato nei singoli punti di accesso. Ne consegue che la refertazione dei test deve essere in ogni caso rilasciata dal consorzio cui i punti prelievo sono aggregati. La previsione non incide sulla responsabilità professionale del direttore tecnico della struttura ove si è effettuato il prelievo, ma opera sul piano della responsabilità della struttura. Il rilievo secondo cui i laboratori sotto soglia non sarebbero stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca dell’accreditamento è inconferente, non essendo dimostrata l’assoluta identità delle situazioni di fatto.

Il Fatto

La ricorrente è un consorzio di laboratori di analisi, aggregato secondo la normativa regionale di settore. Nel periodo dell’emergenza sanitaria i punti di accesso dell’aggregato hanno eseguito tamponi rapidi di tipo E, completando direttamente l’intero procedimento dalla fase pre a quella post analitica. Con una comunicazione il consorzio aveva rappresentato all’amministrazione regionale che, non trattandosi di procedimento analitico ordinario, i direttori dei punti di accesso sarebbero stati responsabili anche della fase analitica.

L’amministrazione ha riscontrato quella comunicazione con la nota impugnata, ribadendo che la responsabilità giuridica del test in tutte le sue fasi resta in capo al consorzio e che la refertazione deve essere rilasciata da quest’ultimo. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per l’annullamento, deducendo eccesso di potere, violazione della disciplina regionale sull’aggregazione e disparità di trattamento rispetto ai laboratori sotto soglia. Il ricorso è stato respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina regionale sull’aggregazione, che impone all’aggregato di presentarsi all’utente come unica realtà, dotata di un’unica denominazione e di un unico logo, esposti sia nella struttura centralizzata sia in tutti i punti di accesso. Da queste previsioni il Tribunale fa discendere la naturale affermazione della responsabilità giuridica del test in capo al consorzio, quale centro di interesse di riferimento per l’amministrazione e per gli utenti.

L’argomento è rafforzato dalla finalità del processo di aggregazione, diretto anche alla riduzione dei soggetti operanti nel settore. Il Collegio richiama sul punto Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 24 gennaio 2022, n. 120, che ha ritenuto condivisibile l’obiettivo regionale di avere un unico interlocutore con soggettività. Il richiamo alla circolare sull’utilizzo dei tamponi rapidi è invece giudicato inconferente, perché quel documento non contiene precisazioni in tema di responsabilità e si limita a disciplinare l’ampliamento dell’offerta sierologica del servizio sanitario regionale.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale esclude che la nota impugnata imponga al direttore del laboratorio centralizzato di firmare il referto o di essere responsabile dell’intero processo analitico. La previsione impone soltanto che la refertazione sia riferibile al consorzio, in ragione della sua posizione di unico centro di interesse. Gli aspetti organizzativi interni restano riservati alle scelte del consorzio, e la distinzione tra responsabile tecnico del processo analitico e responsabile dell’emissione del referto è rimessa alla disciplina regionale.

Il richiamo alla norma che individua nel direttore tecnico della struttura ove si è effettuato il prelievo il responsabile professionale verso l’assistito è parimenti inconferente: la nota non detta nuove regole in materia di responsabilità professionale, ma opera sul diverso piano della responsabilità della struttura.

Infine, la censura di disparità di trattamento è respinta, perché il vizio è configurabile solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto e di assoluta irragionevole diversità del trattamento, la cui prova rigorosa spetta all’interessato. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, 13 settembre 2024, n. 7554 e ritiene non comparabili la posizione dei consorzi e quella dei laboratori sotto soglia. Nessuno svantaggio competitivo risulta dimostrato, e la nota non lede la libertà di iniziativa economica, che ha carattere funzionalizzato e va scrutinata alla luce dell’art. 41 Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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