Interdittiva antimafia e valutazione unitaria degli indizi di infiltrazione (TAR Sicilia n. 3521 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, la misura non richiede la prova di un fatto, ma la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. L’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 attribuisce valore di reati-spia ai procedimenti pendenti per reati strumentali, senza che occorra una condanna. Gli elementi posti a base dell’informativa possono essere non penalmente rilevanti o già oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento o assoluzione. Il Prefetto li considera in modo unitario e non atomistico, e la valutazione è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il rigetto delle misure cautelari nel processo penale non esclude il pericolo di infiltrazione, poiché il sistema delle informazioni antimafia è estraneo alla logica della certezza probatoria oltre il ragionevole dubbio.
Il Fatto
Il Prefetto adottava una interdittiva antimafia nei confronti del ricorrente. Il provvedimento originava da una richiesta di AGEA, che doveva erogare pagamenti a titolo di aiuti comunitari in relazione all’attività di allevamento di bestiame svolta dal ricorrente. L’interdittiva scaturiva da una riunione del Gruppo Interforze presso la Prefettura.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 468/2021, sul rilievo che la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione non appariva illogica, considerati i documentati contatti confidenziali e non occasionali con soggetti ritenuti appartenenti alla criminalità mafiosa e la pendenza di procedimenti per reati-spia. Il ricorso giungeva quindi alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 2 e 24 della legge n. 241/1990, per l’omessa fissazione del termine di conclusione del procedimento e il difetto di contraddittorio. Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata: ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, né il preavviso di rigetto, perché i procedimenti in materia sono connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da specifiche finalità (Cons. Stato, sez. III, n. 5026/2022).
Il secondo motivo contestava la riconducibilità della fattispecie agli artt. 84, comma 4, e 91 d.lgs. n. 159/2011 e la lettura dei fatti operata dalla Prefettura. Il ricorrente riduceva la vicenda a due telefonate e sosteneva che il tenore della conversazione non integrasse il paradigma normativo. Il Collegio replica che l’amministrazione non ha valorizzato esclusivamente l’ordinanza cautelare né la sola richiesta di notizie: la decisione è frutto del convergere di profili critici, tra cui i procedimenti penali pendenti per il reato di cui all’art. 640 bis cod. pen., aventi valore di reati-spia, e i rapporti con le famiglie criminali desumibili da un pranzo documentato da intercettazione richiamata nell’ordinanza cautelare.
La contestazione generica del pranzo non spiega perché i soggetti intervenuti avrebbero dovuto indicare erroneamente il ricorrente come commensale. Quanto al rigetto delle misure cautelari da parte del GIP, il Collegio richiama la giurisprudenza sull’estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria oltre il ragionevole dubbio (Cons. Stato, sez. III, n. 2343/2018). Le censure mosse isolatamente avverso singoli elementi sintomatici risultano prive di argomentazioni concrete o fuori fuoco.
Il Collegio conferma la legittimità dell’operato dell’Autorità prefettizia, ribadendo che l’interdittiva, per la sua natura cautelare e la funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, richiede solo la presenza di indizi (TAR Campania, sez. I, n. 1343/2024), valutati in modo unitario e non atomistico (Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011). Il terzo motivo, che ripropone sotto diversa veste le medesime doglianze, è rigettato per le stesse ragioni. Vale il principio secondo cui gli elementi dell’informativa possono essere già stati oggetto di giudizio penale con esito di assoluzione, restando la valutazione del Prefetto sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento (Cons. Stato, sez. III, n. 4542/2020). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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