Responsabilità contabile del cassiere e occultamento doloso del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 188 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, una volta provata dalla Procura regionale l’esistenza del rapporto di servizio e la non corrispondenza della prestazione effettiva a quella dovuta, grava sull’agente contabile l’onere di dimostrare la non imputabilità dell’ammanco, non essendo ammesse a discarico le mancanze di denaro se non sono esibite le giustificazioni stabilite dai regolamenti. L’occultamento doloso del danno, realizzato mediante artifici contabili diretti a mascherare gli ammanchi, sposta la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento alla data della scoperta, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 20/1994. Nel giudizio contabile non opera la regola penale della prova oltre il ragionevole dubbio, ma il criterio della preponderanza dell’evidenza, restando la relazione della Procura liberamente valutabile quale allegazione di parte. Il giudizio di responsabilità è autonomo rispetto a quello penale e civile.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio l’ex cassiere di una casa di reclusione, già in pensione, contestando un danno erariale complessivo inizialmente quantificato in euro 134.161,80 e poi ridotto a euro 117.316,80 per effetto di un versamento di euro 16.845,00 eseguito dal convenuto nelle more del procedimento penale. Gli ammanchi contestati riguardano la gestione dei fondi abbandonati, delle telefonate dei detenuti, alcuni bonifici privi di titolo, un mancato versamento in tesoreria e il capitolo di bilancio relativo alle mercedi.
In via cautelare il Presidente della Sezione aveva autorizzato il sequestro conservativo; il giudice designato lo aveva confermato con successiva ordinanza, poi parzialmente riformata in sede di reclamo. Il convenuto ha contestato la pretesa, eccependo in particolare la prescrizione per i bonifici risalenti al periodo 2010-2013 e lamentando la carenza di prova, la mancata chiamata in causa di altri soggetti e la natura di mero atto di parte della relazione tecnica della Procura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione, richiamando l’art. 1 della legge n. 20/1994, secondo cui il termine decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della scoperta. La Corte rileva che i bonifici contestati recavano causali artefatte, con registrazioni contabili non veritiere e non seguite da titoli corrispondenti: il relativo titolo giuridico è stato occultato, con conseguente spostamento dell’exordium praescriptionis.
Il Collegio precisa poi la qualificazione della fattispecie. Le condotte riferibili al periodo in cui il convenuto è stato cassiere integrano la responsabilità contabile, con il relativo schema probatorio: alla Procura spetta provare il rapporto di servizio e la difformità della prestazione, mentre l’agente deve dimostrare i fatti impeditivi e la non imputabilità dell’ammanco, ai sensi dell’art. 194 del R.D. n. 827/1924. Per il periodo anteriore e successivo opera invece la responsabilità amministrativa in senso stretto.
Quanto allo standard probatorio, la Corte richiama le Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 28/2015 e nega che si applichi la regola penale dell’oltre il ragionevole dubbio, valendo il criterio della preponderanza dell’evidenza. La relazione tecnica della Procura, pur priva di contraddittorio nella formazione, è liberamente valutabile, non essendo imposto alcun obbligo di formazione in contraddittorio della denuncia. La autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale e civile è affermata richiamando le Sezioni Unite n. 26582/2013 e n. 1515/2016.
Nel merito la Corte ritiene provati gli ammanchi e la loro riconducibilità al convenuto, ricostruendo tre modalità di condotta: prelievi corredati da titoli fittizi, produzione di titoli di spesa non seguiti da esborso effettivo, copertura degli ammanchi con risorse di altre gestioni. Assume rilievo probatorio la circostanza che il convenuto abbia ammesso alcuni indebiti bonifici sul proprio conto, anche successivamente al subentro del nuovo cassiere. Il Collegio esclude la necessità di integrare il contraddittorio con altri soggetti e respinge le istanze istruttorie, condannando al pagamento di euro 117.346,80, oltre rivalutazione e interessi, con conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
Nota della Redazione
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