Il moltiplicatore pensionistico non si somma alla retribuzione già valorizzata (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 91 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 (c.d. moltiplicatore), spettante al personale militare escluso dall’ausiliaria e cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, comporta l’incremento del montante contributivo individuale di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Detto incremento non può essere calcolato annualizzando l’ultima retribuzione mensile, ma deve essere applicato sul montante contributivo dell’anno precedente la cessazione, già comprensivo della contribuzione relativa a quell’anno. L’interpretazione che somma alla retribuzione dell’ultimo anno di servizio il suo quintuplo determina una indebita valorizzazione plurima della stessa base retributiva, in contrasto con il dato normativo.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’Arma dei Carabinieri collocato in pensione per raggiunti limiti di età il 14 aprile 2024, domandava all’INPS il ricalcolo della propria pensione ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, lamentando la mancata applicazione del c.d. moltiplicatore. L’istituto previdenziale, rimasto silente per 120 giorni, si costituiva in giudizio eccependo la corretta applicazione del beneficio, avendo incrementato il montante contributivo dell’importo derivante dalla moltiplicazione per cinque del rapporto tra base imponibile dell’ultimo anno di servizio e aliquota di computo. Il ricorrente contestava tale modalità di calcolo, sostenendo che il moltiplicatore andasse applicato sulla base imponibile annualizzata.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile ha preliminarmente escluso che il thema decidendum concerna la spettanza del beneficio, riconoscendo che il ricorrente, cessato dal servizio per limiti di età, rientra nella platea dei beneficiari dell’istituto. Oggetto del contendere è, piuttosto, la corretta modalità di applicazione dell’incremento del montante contributivo previsto dalla norma. Secondo la lettera della legge, il beneficio consiste nell’incremento del montante individuale dei contributi di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
La Corte ha disatteso la tesi del ricorrente, secondo cui la base imponibile andrebbe determinata “annualizzando” l’ultima retribuzione mensile. Dall’esame del foglio di calcolo della pensione è emerso che l’imponibile retributivo dell’ultimo anno di servizio (dal 14 aprile 2023 al 14 aprile 2024) è stato correttamente incrementato nella misura di 5 volte, e che il montante complessivo indicato nell’ultima colonna (pari a € 617.260,54) è già il frutto della somma del montante rivalutato del 2023 con i contributi del 2024. L’INPS ha quindi correttamente operato sul montante contributivo, che già tiene conto della contribuzione dell’ultimo anno di servizio, evitando una duplicazione della base retributiva.
Il Giudice ha condiviso la recente giurisprudenza della Sezione (Sez. Piemonte, sent. n. 78/2026), secondo cui l’incremento non è rappresentato dal multiplo della retribuzione imponibile ma dal multiplo di tale retribuzione previamente moltiplicata per l’aliquota contributiva. L’interpretazione proposta dal ricorrente, somando l’imponibile retributivo del 2023 al suo quintuplo senza considerare che detto anno risulta già valorizzato nel montante contributivo complessivo, condurrebbe a valorizzare indebitamente per sette volte la retribuzione dell’ultimo anno di servizio, in aperto contrasto con il dato normativo e con la finalità dell’istituto, nato come compensazione del mancato godimento dell’ausiliaria.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione e della presenza di precedenti giurisprudenziali di diverso avviso, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.