Ordinanze sindacali sul 5G illegittime per difetto dei presupposti (TAR Sicilia n. 1788 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco non può adottare un’ordinanza contingibile e urgente per vietare l’installazione e la sperimentazione delle reti 5G. La materia dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici è riservata allo Stato dall’art. 4 della legge n. 36/2001, come confermato dall’art. 38, comma 6, del d.l. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020. Il potere extra ordinem dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 richiede presupposti tassativi di stretta interpretazione: un pericolo attuale ed eccezionale per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. L’applicazione anticipata del principio di precauzione a una situazione di mera incertezza non integra tali presupposti e determina l’illegittimità del provvedimento.

Il Fatto

Le società ricorrenti, operatrici nel settore delle telecomunicazioni, hanno impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 21/2020 con cui il Sindaco di un comune siciliano aveva disposto il divieto di sperimentazione e di installazione del 5G e di altri tipi di antenne di telefonia. Una delle ricorrenti era risultata aggiudicataria di un lotto di frequenze all’esito della gara per l’assegnazione dei diritti d’uso in banda.

Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti chiedevano l’annullamento del provvedimento. Il Comune non si è costituito. Il Ministero dell’Interno, costituitosi, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 22 aprile 2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione preliminare del Ministero. Ritiene prevalente la tesi della esclusiva legittimazione del Comune: l’imputazione allo Stato degli effetti delle ordinanze sindacali adottate nella veste di ufficiale di Governo ha natura meramente formale. Il Sindaco resta incardinato nell’organizzazione dell’ente locale, con conseguente imputabilità dell’atto e della relativa responsabilità al Comune. Il Ministero è pertanto estromesso dal giudizio.

Nel merito, il Collegio esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti e li ritiene fondati. Il profilo assorbente è la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000. Le ordinanze contingibili e urgenti sono strumenti residuali e atipici, che derogano al principio di legalità dell’azione amministrativa e richiedono presupposti tassativi di stretta interpretazione. Il pericolo per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica deve avere carattere eccezionale, attuale e tale da rendere indispensabili interventi immediati. Deve inoltre sussistere l’impossibilità di fronteggiare la situazione con i provvedimenti tipici, insieme a un’adeguata motivazione e istruttoria.

Il Tribunale rileva che il d.l. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, all’art. 38, comma 6, recepisce la giurisprudenza consolidata e conferma l’impossibilità di adottare ordinanze extra ordinem in questa materia. La competenza sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità è riservata allo Stato dall’art. 4 della legge n. 36/2001.

Nel caso concreto mancano tutti i requisiti. La valutazione dei rischi connessi agli impianti spetta all’A.R.P.A., non al Comune. L’ordinanza è stata adottata in difetto di un accertato pericolo grave e attuale, sulla base di una anticipata applicazione del principio di precauzione rispetto a una situazione di incertezza. Mancano inoltre l’imprevedibilità e l’urgenza, essendo la materia già regolata dalla legge n. 36/2001, e difetta qualsiasi delimitazione temporale dell’efficacia. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, con condanna del Comune alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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