Responsabilità contabile del dirigente scolastico per false attestazioni sui convittori (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 14 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile è munito di giurisdizione sulle scelte organizzative del dirigente scolastico quando queste incidano sulla ragionevole proporzione tra costi e benefici, e a maggior ragione quando sia contestato il dolo. La comunicazione al Ministero di un numero di convittori superiore a quello effettivo, finalizzata a ottenere l’assegnazione di educatori in eccesso, integra danno erariale pari al costo degli educatori assegnati in più, sottratti al contingente complessivo e quindi ad altri istituti. Risponde a titolo di dolo il dirigente che pone in essere la condotta con gestione accentrata e opaca; risponde a titolo di colpa grave la direttrice dei servizi generali e amministrativi che ometta i doverosi controlli e le segnalazioni. L’occultamento doloso del fatto dannoso sposta il dies a quo della prescrizione alla data della scoperta.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Umbria ha citato in giudizio il dirigente scolastico di un istituto tecnico agrario e la direttrice dei servizi generali e amministrativi. Al primo si contesta di avere comunicato al Ministero, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2021/22, un numero di convittori e semiconvittori superiore a quello reale, così ottenendo l’assegnazione di un contingente di educatori superiore alle esigenze. Alla seconda si contesta, in via sussidiaria, di avere omesso i doverosi controlli.
Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione, la prescrizione e l’insindacabilità delle scelte discrezionali; la convenuta ha lamentato la nullità delle audizioni rese alla Guardia di finanza per mancato avvertimento sulla facoltà di assistenza difensiva. Sui beni dei convenuti era stato disposto sequestro conservativo.
La Motivazione della Corte
Sul difetto di giurisdizione, la Corte richiama l’art. 1, primo comma, legge 14 gennaio 1994, n. 20: il merito delle scelte amministrative resta sottratto al sindacato contabile, ma il giudice può accertare la liceità della condotta e la ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Il limite cade del tutto quando sia contestato il dolo, non essendovi discrezionalità invocabile a fronte di un illecito volontario.
Sulla nullità delle audizioni, la Corte richiama l’art. 60, quarto comma, cod. giust. cont. e l’art. 61, primo comma, cod. giust. cont.: l’omesso avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da un difensore rende nulle le operazioni conseguenti. Nel caso concreto, i verbali attestano che l’avvertimento fu dato e che la convenuta rinunciò alla difesa tecnica. L’eccezione è infondata.
Sulla prescrizione, il dies a quo non coincide con la richiesta di spazi alla Provincia nel 2014, poiché la pretesa riguarda le comunicazioni sui fruitori del servizio negli anni successivi. La Corte ricorda che l’art. 1, secondo comma, legge n. 20/1994 fissa il termine quinquennale dalla data del fatto dannoso, salvo l’occultamento doloso, che richiede un elemento soggettivo e uno oggettivo atto a precludere la scoperta. La gestione accentrata e opaca del dirigente ha reso non conoscibile la nomina di educatori in eccesso. La prescrizione non è maturata.
Nel merito, la Corte ritiene dimostrati il danno erariale e il nesso causale: le comunicazioni ministeriali confermano l’assegnazione di posti in più, e il contingente complessivo sottraeva risorse ad altri istituti. Si configura uno sviamento di risorse pubbliche, in violazione del buon andamento. Le asserite prassi e le discrepanze tra registri non reggono; numerosi nominativi risultano inseriti ma privi di fruizione effettiva. Il danno è liquidato in 1.167.408,22 euro.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte desume il dolo del dirigente dalla gestione accentratrice, dalla macroscopica illiceità, dalla protratta ripetizione e dal conflitto di interessi. Per la direttrice, la Tabella A del C.C.N.L. comparto scuola 2006-2009 le attribuisce autonomia operativa e responsabilità sui servizi amministrativo-contabili: la sua condotta integra colpa grave, con condanna in via sussidiaria nella misura del cinque per cento, pari a 58.370,41 euro, escutibile solo dopo l’infruttuoso escussione del patrimonio del condannato principale. Il sequestro è convertito in pignoramento.
Nota della Redazione
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