Danno da ritardo e prova della perdita di chance (TAR Sicilia n. 1309 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento ad istanza di parte non integra di per sé il danno risarcibile, che resta soggetto alla disciplina della responsabilità aquiliana e all’onere probatorio dell’art. 2697 cod. civ. incombente sul danneggiato. È onere del privato dimostrare il danno, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa e il nesso di causalità tra ritardo ed evento dannoso, senza che possa invocarsi il principio acquisitivo né l’art. 1226 cod. civ. quando manchi l’allegazione dei fatti costitutivi. La lunghezza del ritardo e l’inerzia nell’acquisizione documentale presso altre Amministrazioni fondano il giudizio di colpa, non anche la prova del pregiudizio. Il richiamo in servizio del militare iscritto al ruolo d’onore, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 66/2010, non è automatico ma subordinato a casi particolari e al consenso dell’interessato: la mera possibilità di conseguirne gli assegni non integra perdita di chance risarcibile. Il danno non patrimoniale da lesione di situazioni non costituzionalmente protette è risarcibile solo oltre la soglia di serietà, esclusi i meri disagi.
Il Fatto
Il ricorrente, militare collocato in congedo assoluto per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta a categoria utile, presentava all’INPS istanza per ottenere la pensione privilegiata ordinaria. Dopo una prima richiesta di integrazione documentale, tempestivamente soddisfatta, l’Istituto rassicurava l’istante circa la prossima definizione favorevole, senza però adottare il provvedimento. Il decreto di riconoscimento interveniva soltanto nel 2020, a sei anni dalla domanda.
Nel frattempo il ricorrente chiedeva al Ministero della Difesa l’iscrizione nel ruolo d’onore e la promozione onorifica; l’Amministrazione negava la promozione per il mancato decorso del periodo prescritto e condizionava l’iscrizione al possesso della pensione privilegiata. Di qui il ricorso alla Corte dei conti, definito con declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria, riassunta davanti al TAR. Il ricorrente domandava il danno patrimoniale da mancato richiamo in servizio e il danno non patrimoniale per non aver potuto indossare l’uniforme in due cerimonie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata evocazione del Ministero della Difesa e del MEF. L’azione concerne la conclusione di un procedimento di competenza esclusiva dell’INPS, e il ricorrente ha allegato di aver fornito tutta la documentazione necessaria alla definizione dell’istanza.
Nel merito, il Tribunale ribadisce che il pregiudizio non si desume ex se dal ritardo, dovendosi accertare in capo all’Amministrazione procedente tutti gli elementi costitutivi della domanda. Richiamando il principio dell’art. 2697 cod. civ., il Collegio esclude l’ingresso alla valutazione equitativa ove manchi l’allegazione dei fatti.
Il ritardo è però palese e la sua consistenza — sei anni dalla domanda — evidenzia la colpa dell’Istituto. Le giustificazioni dell’INPS non reggono: l’integrazione documentale era stata fornita e le comunicazioni successive avevano rassicurato il privato; la richiesta alle Amministrazioni terze era stata inoltrata solo molto dopo, con ulteriore inerzia. La complessità della vicenda poteva incidere sul quantum, non sull’an della prestazione, rimasto inutilmente sospeso.
Quanto al danno patrimoniale, il Collegio esclude la prova del lucro cessante. L’iscrizione nel ruolo d’onore è automatica ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, ma il richiamo in servizio ex comma 2 «può» essere disposto solo in casi particolari e col consenso dell’interessato: manca la dimostrazione di una volontà in tal senso e dell’intendimento dell’Amministrazione. Neppure configura perdita di chance, poiché non è provata la rilevante probabilità del risultato, richiamando sul punto la giurisprudenza che distingue la chance risarcibile dalla mera possibilità.
Infine, il danno non patrimoniale da cd. danno esistenziale non è risarcibile: occorre la dimostrazione del rango costituzionale della situazione lesa e della serietà della lesione, qui non ravvisabile nelle doglianze prospettate. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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