Responsabilità contabile del privato beneficiario di aiuti PSR (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 303 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato beneficiario di contributi pubblici, chiamato a rispondere dinanzi al giudice contabile, non è soggetto agli stessi parametri di condotta del pubblico funzionario: in assenza, nel bando e nelle disposizioni attuative, di un espresso divieto di contrarre con imprese riconducibili a parenti o affini e di un obbligo di procedure competitive o di ribasso sui prezziari regionali, il suo comportamento non è di per sé illegittimo. La sovrafatturazione integra il fatto costitutivo della pretesa erariale e deve essere provata dalla Procura, non presunta in ragione dei rapporti di parentela o dei passaggi tra società collegate. Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti controversi: la parte che si limiti a ribadire le contestazioni senza contraddire puntualmente la consulenza avversaria non assolve l’onere probatorio. Il doloso occultamento del danno non si desume in re ipsa dalla condotta illecita né dalla sola sussistenza di legami familiari.

Il Fatto

La Procura regionale contabile ha citato in giudizio una società agricola e i due amministratori che si sono avvicendati alla sua guida, contestando la percezione indebita di contributi a valere sulle misure 121 e 123 del PSR Sicilia 2007/2013. Secondo l’accusa, attraverso un sistema di sovrafatturazione e di passaggi meramente cartolari tra società riconducibili al medesimo gruppo familiare, sarebbero stati documentati all’ente erogatore costi fittizi, con conseguente danno erariale.

I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, l’illegittimità costituzionale del diritto vivente in materia, la nullità della citazione per mutatio libelli e la prescrizione. Nel merito hanno sostenuto la congruità delle spese, la necessità di computare utili di impresa e spese generali e l’assenza di una condotta fraudolenta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione contabile, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il baricentro non è la qualità del soggetto, ma la natura pubblica delle risorse e degli scopi: il privato che riceve il finanziamento intrattiene un rapporto di servizio con l’amministrazione. La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata, valorizzando la sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2018 e il principio di assimilazione degli interessi finanziari europei.

Nel vaglio preliminare la Corte ritiene tempestiva la citazione, nonostante l’eccepita violazione dei termini, e respinge l’eccezione di nullità per genericità dell’atto. Accoglie invece parzialmente l’eccezione di mutatio libelli: la contestazione di abuso del diritto e quella relativa al tardivo aumento del capitale costituiscono nuove contestazioni, sulle quali i convenuti non hanno potuto difendersi in sede preprocessuale, con conseguente nullità parziale della citazione in parte qua.

La Corte esclude poi la sospensione per pregiudizialità penale: i reati contestati (tra cui la truffa aggravata e le dichiarazioni fraudolente) implicano elementi differenti rispetto all’accertamento contabile, e il danno erariale può prodursi anche a titolo colposo. Quanto alla prescrizione, il dies a quo è individuato nel momento dell’esborso materiale: risulta prescritta la pretesa per gli importi percepiti prima del 17 agosto 2018, mentre non è ravvisato alcun doloso occultamento, non essendo la sola parentela elemento sintomatico sufficiente.

Nel merito la domanda è respinta. La realizzazione delle opere non è contestata e non è provato che le somme siano state distratte. Il Collegio esclude che il paradigma del funzionario pubblico possa essere sovrapposto a quello del privato beneficiario: manca nel bando ogni divieto di contrarre con società riconducibili a familiari, né sussiste l’obbligo di procedure competitive o di ribasso rispetto ai prezziari. La consulenza tecnica di parte ha offerto una spiegazione alternativa degli scostamenti di costo, che la Procura non ha puntualmente contraddetto, così incorrendo nella violazione del principio di non contestazione. Le società fornitrici, attive da anni e con oggetto sociale compatibile, non sono qualificabili come società cartiere. Infine, è smentita la contestazione sulla sottoscrizione della domanda di aiuto, risultata apposta da altro soggetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *