Restituzione oneri concessori non utilizzati e legittimazione dell’acquirente in esecuzione (TAR Emilia-Romagna n. 88 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla restituzione degli oneri concessori versati in eccedenza rispetto all’intervento effettivamente assentito sorge in capo al privato anche in caso di utilizzo parziale del titolo edilizio, commisurandosi alla quota parte non realizzata. Tale pretesa è soggetta al solo termine di prescrizione ordinario decennale e non al regime di decadenza del giudizio impugnatorio, potendo essere azionata anche a prescindere dall’impugnazione di un eventuale diniego. La legittimazione alla ripetizione spetta altresì all’acquirente in sede di esecuzione forzata che sia subentrato nei titoli edilizi, e quindi nella posizione del debitore esecutato, con la conseguenza che l’Amministrazione che abbia già riconosciuto tale legittimazione in via di compensazione non può negarla per la parte residua.

Il Fatto

I ricorrenti avevano acquistato in una procedura di esecuzione immobiliare un terreno con edificio in corso di costruzione, assentito con un permesso che autorizzava dodici alloggi e per il quale il dante causa aveva versato oneri concessori. Gli acquirenti rinunciavano all’intervento originario e realizzavano un edificio monofamiliare di dimensioni ridotte, autorizzato con un nuovo permesso. Al rilascio del titolo il Comune aveva considerato assolto il pagamento dei nuovi oneri scomputandoli da quanto già versato, ma si era opposto alla restituzione della somma residua, sostenendo che nell’esecuzione gli acquirenti avevano acquisito solo la proprietà e non il titolo edilizio.

I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna del Comune al pagamento della somma residua, con interessi legali dalla maturazione del diritto. L’Amministrazione ha eccepito in rito il mancato tempestivo impugnazione del diniego e nel merito la carenza di legittimazione attiva degli acquirenti, essendo titolare della pretesa restitutoria solo il soggetto che aveva materialmente versato gli oneri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, osserva che quando il privato rinunci o non utilizzi il permesso, ovvero quando intervenga la decadenza del titolo, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di restituire quanto corrisposto a titolo di contributo di urbanizzazione e costo di costruzione. Il contributo è infatti legato alla trasformazione del territorio e, ove questa non si realizzi, il pagamento resta privo di causa, con conseguente obbligo restitutorio ai sensi dell’art. 2033 o dell’art. 2041 cod. civ.

Il diritto alla restituzione è riconosciuto anche in caso di utilizzo parziale del titolo edilizio, commisurato alla quota non realizzata. Quanto al termine, il Collegio ribadisce che la pretesa è soggetta esclusivamente alla prescrizione decennale, con la conseguenza che l’azione non soggiace al regime di decadenza proprio del giudizio impugnatorio, attesa la natura privatistica e paritetica degli atti determinativi dell’importo, e può essere proposta anche indipendentemente dall’impugnazione di provvedimenti negativi.

Nel merito, il punto controverso non è l’ammontare della quota in eccesso, ma la legittimazione dei ricorrenti. Il Collegio rileva che il Comune aveva già riconosciuto tale legittimazione allorché aveva imputato parte degli oneri versati dal dante causa al nuovo permesso, non pretendendone il pagamento dagli acquirenti perché già assolto con la maggior somma versata in precedenza. Se i ricorrenti erano legittimati alla compensazione parziale, non possono non esserlo anche per la ripetizione del residuo.

Il Collegio valorizza inoltre il decreto di trasferimento del Tribunale, che individua oggetto dell’acquisto un immobile in costruzione con i relativi titoli edilizi: gli acquirenti sono dunque subentrati nella posizione del debitore esecutato. È solo in virtù di tale subentro che hanno potuto rinunciare all’edificio condominiale e realizzare il fabbricato monofamiliare. Il ricorso è pertanto fondato e il Comune è condannato al pagamento della somma residua, con interessi legali dalla scadenza del termine fissato nell’atto di messa in mora, oltre alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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