Improcedibilità dell’appello per mancata notifica del decreto di fissazione e riapertura dei termini per il contumace (Cass. civ. Sez. 2 n. 8056 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’appello è improcedibile se l’appellante non provvede alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza all’appellato entro il termine di dieci giorni, non potendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notifica. La scadenza del termine, sebbene ordinatorio, determina il venir meno del potere di compiere l’atto, in applicazione dell’art. 154 cod. proc. civ., e l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 435 cod. proc. civ. impone detta conseguenza in virtù del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. La nullità della notificazione non è sanata per raggiungimento dello scopo ove l’appellato non si sia costituito; in tal caso, la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo e il termine per l’impugnazione di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. non decorre.
Il Fatto
Il giudice di pace di Grosseto aveva accolto l’opposizione del ricorrente avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente, adottato all’esito di un incidente stradale avvenuto in stato di ebbrezza, ritenendo il Prefetto incompetente per sopravvenuta estinzione del reato. La decisione era stata riformata dal Tribunale di Grosseto, che aveva invece affermato la competenza prefettizia ai sensi dell’art. 224, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, in un giudizio celebrato in contumacia dell’opponente.
Avverso la sentenza d’appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancata notifica del decreto di fissazione del giudizio, documentata dalla produzione della copia notificata del ricorso in appello, cui era allegato un verbale d’udienza relativo a un diverso processo. Ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello per intervenuta perenzione del termine per impugnare.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 415 e 342 cod. proc. civ. Ha richiamato l’art. 435, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al procedimento di opposizione in forza del rinvio operato dall’art. 7 legge n. 150/2011, che impone all’appellante di notificare ricorso e decreto di fissazione dell’udienza entro dieci giorni. L’omissione di tale adempimento, pur in presenza di appello tempestivo, determina la dichiarazione di improcedibilità, secondo l’orientamento consolidato a partire dalle Sezioni Unite n. 20604 del 2008.
Il principio si fonda su un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, imposta dal canone della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. La Corte ha chiarito che la natura ordinatoria del termine non è di ostacolo, poiché la proroga è consentita solo se il termine non è ancora scaduto, ai sensi dell’art. 154 cod. proc. civ.; la scadenza determina quindi il venir meno del potere di compiere l’atto.
Nel caso di specie, la mancata notificazione del decreto è stata documentata e la nullità non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, attesa la mancata costituzione dell’appellato. La Corte ha inoltre precisato che la tardività del ricorso per cassazione non rileva, poiché l’art. 327, comma 2, cod. proc. civ. esclude la decadenza quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione.
L’accoglimento del primo motivo, di carattere dirimente, ha assorbito l’esame della residua censura. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., per improcedibilità dell’appello, con condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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