Onere di impugnare la graduatoria definitiva e improcedibilità del ricorso (TAR Trentino-Alto Adige n. 32 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il partecipante a una procedura selettiva che impugni il provvedimento di esclusione ha l’onere di impugnare anche la graduatoria definitiva del procedimento. L’inoppugnabilità di quest’ultima consolida le posizioni dei candidati inseriti e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso avverso l’esclusione, con conseguente improcedibilità del gravame. Un eventuale accoglimento dell’impugnazione dell’atto escludente non potrebbe infatti incidere sulla graduatoria divenuta definitiva, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Resta distinta l’ipotesi in cui il ricorrente impugni un provvedimento che non lo riguarda direttamente: in tal caso l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, insegnante di musica, aveva presentato domanda di assunzione a tempo determinato per l’insegnamento nelle scuole di musica della Provincia autonoma di Bolzano, indicando quale titolo abilitante il diploma conseguito presso un Conservatorio. L’Amministrazione provinciale respingeva la richiesta ravvisando l’assenza del requisito dell’abilitazione all’insegnamento e approvava la graduatoria provvisoria del personale docente, nella parte in cui non ammetteva i candidati richiedenti il nuovo inserimento.

Il ricorrente impugnava il diniego e la graduatoria provvisoria davanti al TAR, deducendo il difetto di motivazione, l’omesso preavviso di rigetto e l’erronea valutazione dei requisiti, oltre a una pretesa disparità di trattamento rispetto alle scuole di musica di lingua tedesca. La Provincia eccepiva, tra l’altro, l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la giurisdizione, ritenendola sussistente in capo al giudice amministrativo. Il bando è contenuto nella delibera della Giunta provinciale e la formazione della graduatoria segue una valutazione comparativa dei candidati, con contrapposte posizioni di interesse legittimo. La contestazione dei criteri di auto-organizzazione dell’Amministrazione implica esercizio di discrezionalità tecnica e attira la causa alla giurisdizione amministrativa.

Superata la fase cautelare per effetto della definizione nel merito, il TAR esamina l’impugnazione della graduatoria provvisoria del personale docente delle scuole di lingua italiana. Rileva che essa riguarda classi di concorso estranee alla graduatoria per le scuole di musica e che il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova circa la presentazione di una domanda per quelle graduatorie. L’impugnazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse, avendo ad oggetto un provvedimento che non riguarda direttamente il ricorrente.

Quanto al restante gravame avverso il provvedimento di esclusione, il Collegio accoglie l’eccezione della Provincia. Il ricorrente ha impugnato l’atto escludente ma ha omesso di impugnare la graduatoria definitiva. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR afferma che la mancata impugnazione della graduatoria finale comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione: l’eventuale annullamento dell’esclusione non potrebbe incidere sulla graduatoria divenuta inoppugnabile.

Il partecipante che impugni l’atto di esclusione ha dunque l’onere di impugnare anche la graduatoria conclusiva, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati inseriti. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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