Responsabilità medica contabile: nesso causale non provato e rigetto della domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 18 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile la domanda di risarcimento proposta dalla Procura regionale nei confronti del medico richiede la dimostrazione del nesso causale tra la condotta professionale e l’evento dannoso. Qualora la prova di tale legame non sia fornita, la domanda va rigettata. Il giudice contabile applica il criterio della preponderanza dell’evidenza: è sufficiente ritenere probabile, e non certo, che fattori diversi dalla condotta dell’agente abbiano concorso alla determinazione del danno. La mera ipotesi di un errore diagnostico non integra di per sé il presupposto della responsabilità, se la documentazione clinica non consente di escludere un apporto causale esterno.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un medico chiedendo la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella somma complessiva indicata nell’atto di citazione, in favore della AUSL Umbria 1. La vicenda riguarda un paziente che, dopo un infortunio, si era recato in ospedale, dove il sanitario aveva diagnosticato una frattura parcellare del semilunare. Solo in epoca successiva, a seguito di ulteriori accertamenti, è stata diagnosticata la frattura dello scafoide carpale. La struttura sanitaria ha corrisposto un risarcimento in favore del paziente, non coperto dalla franchigia assicurativa.

La Procura ha ascritto al convenuto un errore diagnostico a titolo gravemente colposo. Il medico si è costituito, chiedendo in via istruttoria una consulenza medico legale e, in via principale, il rigetto della domanda, sostenendo l’assenza di errore e l’eventuale sopravvenienza di un secondo trauma.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha esaminato la questione centrale della sussistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e le conseguenze dannose. Il thema decidendum riguarda un caso di dedotta tardiva diagnosi di frattura dello scafoide e la conseguente pretesa risarcitoria gravante sul bilancio pubblico.

I giudici hanno rilevato che il fatto stesso della diagnosi intervenuta solo molto tempo dopo il primo incidente, in seguito ad ulteriori accertamenti, suggerisce la possibilità di un ulteriore trauma intercorso dopo la prima valutazione. La radiografia effettuata dal convenuto, allegata agli atti, non fornisce un’immagine chiara della frattura dello scafoide e, pertanto, non consente di imputare al medico la completa responsabilità per l’eventuale mancata diagnosi.

La Corte ha inoltre sottolineato che, dopo la prima radiografia, il paziente è stato visitato nel corso di una consulenza ortopedica nello stesso giorno, con conferma della diagnosi. In epoca successiva non emergono dagli atti né il riscontro del controllo clinico prescritto al momento della rimozione dell’apparecchio gessato, né alcun esame radiografico di controllo. Tali circostanze depongono per una lunga serie di eventi, al di fuori della sfera di verifica e di controllo del convenuto, che potrebbero aver contribuito al danno.

Alla stregua di tali considerazioni, in applicazione del criterio consolidato della preponderanza dell’evidenza nel giudizio contabile, la Corte ha ritenuto non soltanto possibile, ma probabile che fattori diversi abbiano influito nella determinazione finale del danno. La mancanza di prova in ordine alla sussistenza di un solido nesso causale tra la condotta del convenuto e l’evento dannoso ha imposto il rigetto della domanda. Al convenuto sono state riconosciute le spese per oneri difensivi nella misura onnicomprensiva indicata nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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