Revocazione per errore di fatto (Cons. Stato n. 1681 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, tale da indurre il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale. Non integra il vizio la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali o l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio. L’errore deve inoltre attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato, ed essere decisivo ai fini della pronuncia. È pertanto inammissibile la revocazione che contesti l’interpretazione degli atti già compiuta dal giudice, quando questi abbia escluso con motivazione il fatto assunto come erroneamente percepito.

Il Fatto

Una società cooperativa aveva impugnato davanti al TAR Basilicata l’aggiudicazione di un lotto di gara per servizi di supporto amministrativo, lamentando che l’aggiudicataria avesse presentato due offerte economiche e censurando le valutazioni sulla congruità del costo della manodopera.

Il TAR accoglieva il primo motivo, ravvisando la violazione dell’art. 17, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 sul principio di unicità dell’offerta. Il Cons. Stato, con una precedente sentenza, accoglieva l’appello dell’aggiudicataria e respingeva quello incidentale, escludendo l’offerta plurima e giudicando pretestuose le doglianze. La cooperativa proponeva allora revocazione, sostenendo che la decisione avesse affermato il contrario di quanto risultava dagli atti, in particolare dalla lex specialis e dal format dell’offerta economica.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto i tre requisiti dell’errore di fatto: percezione materiale erronea degli atti, punto non controverso e non motivato, decisività dell’errore con rapporto di causalità rispetto alla pronuncia. Richiama sul punto la giurisprudenza consolidata, da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2001 fino a Cons. Stato, Sez. IV, n. 2431 del 2015 e Sez. VI n. 729 del 2022, esigendo il c.d. abbaglio dei sensi, non ravvisabile quando si lamenti una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali.

Quanto al primo errore dedotto, relativo all’avviso integrativo che aveva consentito ai concorrenti di ripresentare le offerte, la Corte lo ritiene irrilevante: che l’avviso derivasse da una richiesta di chiarimenti o da una segnalazione sull’inidoneità della piattaforma non incide sull’esito, essendo pacifico che intervenne a termini ancora aperti e non alterò il confronto competitivo. La censura di violazione della lex specialis poggiava su una citazione parziale della risposta al Quesito n. 12, omettendo il passaggio che salvaguardava la possibilità di ribassare il costo della manodopera nei casi previsti dall’art. 41, comma 14, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023.

Il secondo errore, basato sull’equivocità dell’espressione “seconda offerta”, si scontra con la relazione del RUP, dalla quale risulta che tutte le imprese si avvalsero della facoltà di ripresentare l’offerta: circostanza comunque irrilevante, avendo il Collegio motivatamente escluso l’offerta plurima, non contestandosi che la seconda sostituì integralmente la prima e fu la sola valutata dal seggio.

Il terzo errore, sul costo della manodopera, è smentito dal § 14 della sentenza revocanda, che riporta i valori di entrambe le offerte, escludendo ogni difetto di percezione. In ogni caso, l’eventuale errore non sarebbe stato decisivo, perché il rigetto della censura derivava dalla motivata esclusione della violazione del principio di unicità dell’offerta. La Corte richiama infine il principio della ragione più liquida e dichiara il ricorso inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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