Linee guida Corte dei conti su relazione collegio sindacale enti SSN (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 11 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione delle autonomie approva annualmente, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, le linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale nella relazione sul bilancio di esercizio. Le linee guida e il questionario allegato costituiscono lo strumento unitario di raccordo tra controlli interni ed esterni, volto a consentire alle Sezioni regionali di controllo una verifica omogenea dell’equilibrio economico-finanziario degli enti sanitari. Gli enti del SSN, pur operando nell’ambito dell’unità organizzativa regionale, hanno distinta personalità giuridica e devono osservare le regole di equilibrio del proprio bilancio, concorrendo a quello dell’intero sistema regionale ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 118/2011. L’accertamento di squilibri o di violazioni delle norme sulla regolarità della gestione finanziaria obbliga gli enti ad adottare provvedimenti correttivi, mentre la mancata o inadeguata trasmissione degli stessi preclude l’attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri, secondo l’art. 1, comma 7, del d.l. n. 174/2012. La misura inibitoria deve conciliarsi con i principi dell’art. 32 della Costituzione e con la tutela multilivello del diritto alla salute affermata dalla giurisprudenza costituzionale.
Il Fatto
La deliberazione non definisce una controversia, ma esercita la funzione di indirizzo e coordinamento della Sezione delle autonomie in materia di controllo sulla gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Con il provvedimento la Sezione approva le linee guida e il relativo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2023, cui i collegi sindacali degli enti sanitari devono attenersi.
Lo schema è stato previamente trasmesso ai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo per la raccolta delle osservazioni. La Sezione ha quindi recepito il contributo delle articolazioni territoriali e ha adottato il documento nell’adunanza del 18 giugno 2024, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La Motivazione della Corte
La Corte individua il fondamento dell’intervento nel controllo finanziario che la magistratura contabile esercita sugli enti del SSN attraverso l’esame dei principali documenti contabili, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, richiamati dagli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 118/2011. L’obiettivo dichiarato è verificare i vincoli e la sostenibilità dell’indebitamento, oltre all’assenza di irregolarità suscettibili di incidere negativamente, anche in prospettiva, sull’equilibrio dinamico dei bilanci.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra autonomia degli enti e responsabilità finanziaria. Gli enti sanitari, pur sottoposti agli indirizzi regionali, hanno distinta personalità giuridica e rispondono del proprio equilibrio di bilancio, concorrendo a quello dell’intero sistema regionale. Da ciò deriva che l’accertamento di squilibri economico-finanziari o di violazioni delle norme sulla regolarità della gestione impone all’ente di adottare, entro i termini di legge, i provvedimenti correttivi idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri.
La Corte richiama la misura inibitoria dell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 174/2012, che preclude l’attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri in caso di mancata trasmissione o inadeguatezza dei provvedimenti correttivi. Ne sottolinea la capacità di incidere su gestioni finalizzate alla tutela della salute e la necessità di conciliarla con l’art. 32 della Costituzione, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul finanziamento e sull’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in particolare le sentenze n. 275/2016, n. 62/2020 e n. 132/2021.
Il modello di governance sanitaria è definito multilivello: allo Stato spetta determinare i LEA e vigilare sulla loro erogazione ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, alle Regioni organizzare il servizio e garantire le prestazioni. In questo quadro le linee guida assicurano il coordinamento delle attività di controllo, consentendo alle Sezioni regionali e ai collegi sindacali di disporre di uno strumento unitario di monitoraggio.
Quanto al contenuto, il questionario si articola in quattro parti — domande preliminari, conto economico, stato patrimoniale e PNRR — con l’eliminazione del settore dedicato alla normativa emergenziale e l’introduzione di quesiti su ricetta elettronica, liste di attesa, reinternalizzazione dei servizi, risk management e infezioni ospedaliere. Nella parte PNRR la Corte valorizza i contratti istituzionali di sviluppo e la responsabilità congiunta e solidale del soggetto attuatore, richiedendo la sottoscrizione di attestazioni finali sulla coerenza dei dati forniti con le evidenze contabili e sull’eventuale dissenso interno al collegio sindacale.
Nota della Redazione
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