Improcedibile il conto del consegnatario di quote regionali dopo declaratoria di illegittimità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 62 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 preclude la qualificazione come agente contabile degli amministratori e dei sindaci delle società a partecipazione regionale. Il presidente del consiglio di amministrazione di tali società non ha la disponibilità delle partecipazioni dell’ente proprietario, né può averla per conflitto di interesse, e quindi non riveste la qualità di consegnatario ex lege. Ne deriva la carenza di legittimazione passiva e l’improcedibilità del giudizio di conto. Il conto deve essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria esamina il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, presentato dal convenuto nella qualità di consegnatario delle quote di partecipazione detenute dalla Regione nella società partecipata.
Il magistrato istruttore, con relazione depositata, segnalava due profili di irregolarità: l’assenza di un valido atto di parifica del conto e il difetto della qualità di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Il magistrato proponeva pertanto la dichiarazione di improcedibilità. Il decreto presidenziale fissava l’udienza di discussione; nessuno compariva per il convenuto e per l’amministrazione, mentre il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e rileva l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Sul secondo profilo, dagli accertamenti istruttori risulta che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società partecipata, in forza dell’art. 8 della legge regionale n. 22/2007, che qualificava gli amministratori e i sindaci delle società a partecipazione regionale come agenti contabili. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, e impossibilitati ad averla per conflitto di interesse. Essa collideva con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto. Nel caso di partecipazioni societarie, tale soggetto va individuato nell’ambito dell’ente proprietario, tra chi ha la disponibilità dei diritti di socio. Il Collegio richiama l’art. 20, lettera c), gli artt. 29, 32 e 178 del r.d. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, TUSP e l’art. 137 c.g.c.
La caducazione dell’art. 8 della legge regionale n. 22/2007 impedisce di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, quale consegnatario delle quote regionali. Né può configurarsi un agente contabile di fatto, mancando il maneggio. Difettando la legittimazione passiva, il giudizio è dichiarato improcedibile. La declaratoria non definisce la regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto con effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2021, e l’amministrazione regionale è tenuta ad acquisirlo e parificarlo, ferme le competenze della Procura erariale. Nulla per spese, stante la natura officiosa del giudizio, la fondatezza su questioni pregiudiziali e la mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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