Fuoriuscita delle acque dal canale di gronda ed eventi alluvionali eccezionali: l’insindacabilità in Cassazione dell’accertamento sulla responsabilità del custode (Cass. civ. Sez. 3 n. 4947 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., miri, in realtà, a contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze della c.t.u., riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., l’accertata natura eccezionale dell’evento naturale non assume rilievo esimente quando la condotta colposa omissiva del custode abbia avuto comunque incidenza causale sulla verificazione dell’evento di danno.
Il Fatto
La società gestrice di un impianto di discarica conveniva in giudizio il Comune, proprietario delle aree e della scarpata a monte del canale di gronda, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a tre eventi alluvionali verificatisi tra il 2006 e il 2010, che avevano causato l’occlusione del canale e l’allagamento dell’impianto.
Il Tribunale, accertata la responsabilità del Comune quale custode ex art. 2051 cod. civ. per la mancata realizzazione delle opere di regimentazione delle acque e di messa in sicurezza del versante, lo condannava al risarcimento dei danni nella misura del 65 per cento. La Corte d’appello rigettava il gravame del Comune, confermando la responsabilità dell’ente locale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi formulati deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma nella sostanza diretti a contestare l’apprezzamento delle prove.
Con riferimento al primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ. per l’asserita erronea individuazione del luogo di verificazione delle frane (all’interno delle aree in concessione), la Corte ha rilevato che la Corte d’appello aveva dato atto delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, secondo cui i franamenti erano avvenuti all’interno della recinzione delle aree in concessione, ma aveva spiegato che tale circostanza era conseguenza delle negligenze del Comune nella regimentazione delle acque e nella sistemazione del terreno soprastante la discarica. L’Ente ricorrente non si è confrontato con tale percorso argomentativo, limitandosi a sollecitare una diversa lettura della c.t.u.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ. in relazione al carattere eccezionale dell’evento alluvionale del 2010 e alla sua efficacia esimente, la Corte ha osservato che la Corte d’appello aveva escluso il rilievo esimente sul presupposto che, in assenza dell’occlusione del canale di gronda per la mancanza di opere di protezione, l’evento avrebbe causato danni di minore entità. Il carattere eccezionale dell’alluvione, pur se accertato, non esclude la responsabilità concorsuale del custode quando la sua condotta omissiva abbia inciso sul nesso causale.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di censure che tendono a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale alla valutazione del giudice di merito, non consentita in sede di legittimità, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle spese processuali e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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