Responsabilità aquiliana della P.A. e prova del nesso causale nel danno antisindacale (TAR Sicilia n. 620 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio proposto dinanzi al giudice amministrativo per lesione di interessi legittimi, la responsabilità della pubblica amministrazione va ricondotta al paradigma dell’art. 2043 cod. civ. e il principio dispositivo dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Grava pertanto integralmente sul danneggiato l’onere di allegare e provare la condotta illecita, l’evento dannoso, il nesso causale e l’elemento soggettivo. L’accertamento della natura antisindacale della condotta, in sé, non determina automaticamente il diritto al risarcimento: ove manchi la prova rigorosa del legame eziologico tra la condotta e il pregiudizio lamentato, la domanda va respinta. La mera coincidenza temporale tra le vicende lavorative e l’insorgenza della patologia non integra il supporto dimostrativo richiesto, né le relazioni mediche di parte che si fondino su considerazioni ipotetiche possono assurgere a prova del nesso causale.
Il Fatto
Un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, con incarico di dirigente nazionale di un’organizzazione sindacale di categoria, ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti da una condotta antisindacale dell’Amministrazione. Secondo la prospettazione, il declassamento progressivo delle valutazioni annuali e l’avvio di un procedimento disciplinare avrebbero provocato una patologia che ha condotto alla dichiarazione di inidoneità permanente al servizio e alla dispensa per infermità.
Il ricorrente ha articolato la domanda in danno biologico, danno esistenziale e danno patrimoniale da forzoso congedo anticipato, con richiesta di CTU medica e contabile e di prova testimoniale. Il Tribunale civile di Siracusa, con decreto e successiva sentenza in opposizione, aveva già accertato la natura antisindacale della condotta e disapplicato la sanzione disciplinare. L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e la tardività dell’azione, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, per economia processuale, ha esaminato direttamente il merito assorbendo le eccezioni preliminari. Ha inquadrato la fattispecie nel paradigma aquiliano dell’art. 2043 cod. civ., richiamando la Adunanza Plenaria n. 7 del 2021. Da tale qualificazione discende che nel giudizio risarcitorio il principio dispositivo opera senza il temperamento del metodo acquisitivo: il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, oggettivi e soggettivi.
Quanto alla sanzione disciplinare, il Tribunale ha riconosciuto che il ricorrente ha fornito prova della antisindacalità della condotta, in forza dell’accertamento del giudice civile. Ha tuttavia rilevato che non risulta dimostrato il nesso di causalità tra la condotta e i danni lamentati. Le relazioni mediche prodotte esprimono giudizi ipotetici basati su leggi generali di successione di fenomeni empirici, senza accertare in concreto che quella specifica patologia sia stata causata da quelle specifiche condotte lavorative, né escludono altre possibili concause di natura personale, familiare o ambientale.
Sul danno non patrimoniale, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e richiede una specifica allegazione di un pregiudizio oggettivamente accertabile, non meramente emotivo o interiore (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6623 del 2025). La mancata dimostrazione del nesso causale assume carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle voci di danno patrimoniale, logicamente correlate al medesimo presupposto eziologico.
Con riguardo ai rapporti informativi, il Tribunale ha osservato che quello relativo all’anno 2020 è stato ritenuto legittimo con pronuncia passata in giudicato, escludendo in radice l’ingiustizia del danno. Per gli anni 2021-2023, non impugnati, il ricorrente non ha articolato censure puntuali idonee a dimostrarne l’illegittimità; il richiamo alla sentenza del giudice ordinario non si estende alle valutazioni professionali, autonome per presupposti, oggetto e finalità. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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