Responsabilità della P.A. e prova del nesso causale nel risarcimento da atti (Cons. Stato n. 7165 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio della funzione richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano: condotta antigiuridica, colpa o dolo, danno ingiusto, nesso causale e rigorosa dimostrazione del quantum. Il mero annullamento, anche parziale, degli atti amministrativi presupposti non determina in via automatica il diritto al risarcimento. Il nesso causale va accertato secondo il criterio del più probabile che non, verificando se il pregiudizio sia stato impedito o condizionato da fattori sopravvenuti, da scelte del danneggiato o da condotte omissive a esso imputabili. La colpa della P.A. postula la violazione manifesta delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

Il Fatto

La società appellante aveva presentato quattro istanze di procedure abilitative semplificate per la realizzazione di altrettanti impianti mini-eolici. Il Comune aveva adottato un provvedimento di sospensione dei lavori, poi annullato dal T.a.r. Lazio con sentenza non appellata. La società ha quindi chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno asseritamente subito, per non aver potuto completare l’impianto residuo e accedere al regime incentivante.

Il T.a.r. Lazio ha respinto la domanda, escludendo sia il nesso causale sia l’elemento soggettivo della colpa. La società ha proposto appello, censurando l’esclusione della responsabilità e la quantificazione del danno, parametrata al rendimento di un impianto asseritamente “gemello”.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello condividendo il nucleo della motivazione del primo giudice. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 7726 del 2024), il Collegio ribadisce che l’annullamento dell’atto illegittimo non radica automaticamente il diritto al risarcimento: occorre la prova piena dell’illecito aquiliano.

Sul nesso causale il Giudice applica il criterio della causalità ipotetica fondato sul “più probabile che non” (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 4820 del 2023). Assume rilievo decisivo l’ammissione della stessa società di non essere riuscita a completare i lavori dopo l’ordinanza cautelare favorevole, dovendo “azionare da zero i vari passaggi” e verificare la disponibilità delle imprese specializzate. Tali ostacoli esecutivi, autonomi rispetto alla condotta comunale, interrompono il legame causale.

Il Collegio rileva una contraddizione nella tesi dell’appellante: da un lato si assume che l’impianto sarebbe stato completabile in sei mesi; dall’altro si ammette l’impossibilità di ultimarlo per tempo dopo la cautelare. Il raffronto con l’impianto ritenuto “gemello” non è sufficiente a provare l’elevata probabilità del tempestivo completamento, attenendo le difficoltà alla concreta esecuzione e non alla astratta edificabilità.

Quanto alla colpa, la società non ha dimostrato che, dopo la misura cautelare, il Comune abbia tenuto una condotta efficiente e univocamente diretta a impedire la realizzazione dell’unico impianto residuo. Il provvedimento di demolizione del 10 marzo 2018 non riguardava la particella relativa all’unico aerogeneratore residuo. Difetta inoltre la prova del danno conseguenza, fondata su proiezioni economiche smentite dalle stesse dichiarazioni di parte. Resta non dimostrato che il bene della vita sarebbe stato conseguito con apprezzabile probabilità in assenza della condotta comunale. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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