Divieto di detenzione armi e custodia: irrilevante il decorso del tempo (C.G.A.R.S. n. 173 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi ex art. 39 r.d. n. 773/1931 può fondarsi anche su un unico episodio di omessa custodia e di tardiva denuncia dello smarrimento, purché la valutazione prognostica negativa sia ancorata a un fatto direttamente correlato al rapporto tra la persona e l’arma da custodire. Il decorso del tempo e la sopravvenienza di elementi positivi marginali non rendono illegittimo il giudizio di inaffidabilità formulato dall’autorità di pubblica sicurezza. L’archiviazione penale per particolare tenuità del fatto non vincola la pubblica amministrazione nella valutazione dello stesso fatto ai fini della affidabilità in materia di custodia delle armi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il decreto con cui il Prefetto aveva disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti, insieme agli atti presupposti e consequenziali, tra cui il verbale di ritiro cautelativo e la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza di porto d’arma.
Il provvedimento muoveva da un episodio del febbraio 2015: nel corso di un controllo sulla custodia delle armi detenute, il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria per omessa denuncia di smarrimento e omessa custodia. Il TAR respingeva il ricorso. Proponeva appello il soccombente, riproponendo le censure già formulate in primo grado; l’amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 cod. proc. amm. e, in subordine, chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che, stante il tenore della decisione, non occorre delibare l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale. L’appello è respinto nel merito, perché infondati sono i profili di doglianza riproposti.
L’appellante sosteneva che il provvedimento prefettizio si limitasse a indicare un unico episodio risalente nel tempo, senza valorizzare l’esito del giudizio penale, conclusosi con archiviazione, e senza considerare l’assenza di pregiudizi penali e di polizia e l’integrità morale del ricorrente.
La Corte ricostruisce il fatto: il ricorrente si era accorto della mancanza dell’arma dal luogo di custodia nel 1982, ma aveva presentato la denuncia di smarrimento solo nel 2015, a seguito del controllo dei carabinieri. Il dato è confermato dallo stesso appellante nella denuncia.
Quanto all’esito penale, il Gip non ha sconfessato il fatto nella sua oggettività, ma ha accolto la richiesta di archiviazione ritenendo il fatto di particolare tenuità. Tale giudizio sulla rilevanza penale non vincola le valutazioni che la pubblica amministrazione deve compiere sullo stesso fatto in ordine all’affidabilità in materia di custodia e al pericolo di abuso delle armi.
Il Collegio ritiene che l’episodio valorizzato abbia ragionevolmente indotto la Prefettura a ritenere sussistente la dimostrata incapacità di custodire l’arma. Il profilo è dirimente e assorbente di ogni altra doglianza, avendo un significativo valore inferenziale in quanto correlato al rapporto tra la persona e l’arma. La conseguente valutazione prognostica negativa non è illegittima per il solo decorso del tempo o per la sopravvenienza di elementi positivi marginali, secondo il richiamo a Cons. St., sez. III, n. 225 del 2025. Il fatto è dunque sufficiente a ingenerare il ragionevole dubbio sulla non completa affidabilità ai fini del possesso dell’arma, nonostante l’assenza di pregiudizi e l’integrità morale non contestata. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del secondo grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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