Responsabilità del proprietario per abbandono rifiuti e ordine di chiusura dei varchi (TAR Piemonte n. 1725 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gestione dei rifiuti, l’ordine impartito dal Sindaco ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 grava in via principale sull’inquinatore e, in solido, sul proprietario dell’area o sul titolare di diritti reali o personali di godimento, a condizione che a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertare previo contraddittorio. La sola titolarità del diritto reale non è sufficiente: occorre la prova dell’inidonea vigilanza o dell’inerzia consapevolmente censurabile del proprietario, desumibile da indizi significativi. L’ordine di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza formulato in termini meramente ipotetici, subordinato alla condizione che “se ne manifestino le condizioni”, è privo di attualità lesiva e non è impugnabile per difetto di interesse. L’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 TUEL non può coesistere con i poteri ordinari di gestione dei rifiuti se adottata in tempi compatibili con questi ultimi.

Il Fatto

Un’area sulla sponda sinistra di un torrente, già sede di insediamenti produttivi, risulta contaminata da rifiuti quanto meno dal 2008. Il procedimento di bonifica, inizialmente limitato a mappali di proprietà di un ente pubblico, viene esteso a fondi contigui di proprietà comunale, demaniale e di alcune società. Con ordinanza il Sindaco ingiunge ai proprietari di eseguire gli interventi di competenza per la messa in sicurezza e di procedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.

Non eseguito l’ordine, l’amministrazione procede all’esecuzione in danno. Con una successiva ordinanza contingibile e urgente ordina alla ricorrente e a un’altra società di chiudere i varchi di accesso all’area e ai fabbricati per impedire ulteriori abbandoni di rifiuti da parte di ignoti. La ricorrente impugna il provvedimento, contestando la propria estraneità ai fatti e l’esistenza di una responsabilità oggettiva del proprietario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che la qualificazione dell’atto spetti al giudice a prescindere dal nomen iuris. Nonostante il richiamo all’art. 50 TUEL, l’ordine risulta emanato esclusivamente ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, poiché le ordinanze contingibili e urgenti possono coesistere con i poteri ordinari solo se ne sussistono i presupposti. Il provvedimento è sussumibile nell’esercizio degli ordinari poteri di gestione dei rifiuti.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La previsione che impone gli interventi di messa in sicurezza, subordinandoli alla condizione che “se ne manifestino le condizioni”, è priva di lesività: l’ordine è astratto e teorico, privo di indicazione circa modalità, presupposti ed estensione. La proposizione condizionale connota l’ordinanza in termini ipotetici, qualificandola come mero monito rispetto a rischi solo potenziali. Il Collegio ribadisce che la responsabilità da inquinamento e quella da abbandono di rifiuti costituiscono fattispecie distinte e indipendenti, disciplinate in Titoli diversi del codice dell’ambiente.

Il secondo motivo è respinto nel merito. L’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 impone l’obbligo di rimozione in solido con il proprietario, al quale la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti svolti in contraddittorio. Il Collegio richiama il principio “chi inquina paga” e precisa che la sola titolarità del diritto reale non basta: occorre l’accertamento dell’elemento psicologico, desumibile da indizi quali la prossimità dell’abitazione, la ricorrenza di eventi analoghi pregressi, la ricezione di diffide, l’accumulo progressivo dei rifiuti.

Quanto all’obbligo di recinzione, non sussiste in linea generale un obbligo di recintare o di attivare un servizio di vigilanza, ma situazioni peculiari impongono un minimo di protezioni passive. Il proprietario deve rendere difficoltoso l’accesso con recinzioni, cancelli e cartelli e mantenere efficienti le misure nel tempo. Nella specie il fondo è in stato di abbandono dal 2008, privo di recinzione e controllo, sistematicamente occupato da terzi. L’amministrazione aveva già ingiunto il ripristino delle recinzioni e comunicato l’esito dei sopralluoghi. La ricorrente, pienamente consapevole, è rimasta colposamente inerte. Non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio, essendo stata comunicata l’avvio del procedimento con termine per le controdeduzioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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