Responsabilità del proprietario per abbandono rifiuti e colpa del demanio (Cons. Stato n. 1879 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del proprietario dell’area per l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, prevista dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, ha natura soggettiva e non oggettiva: l’amministrazione deve provare, con istruttoria adeguata e in contraddittorio, che il proprietario abbia posto in essere una condotta omissiva o commissiva a titolo di dolo o colpa. Non è sufficiente la mera titolarità del fondo né la mera inerzia rispetto alle altrui condotte di abbandono. La colpa si ravvisa solo quando sussistono la prevedibilità dell’evento e la violazione rimproverabile di una regola cautelare, desumibili da indizi quali la consapevolezza dello stato dei luoghi, la loro frequentazione, precedenti analoghi, avvisi dell’amministrazione, protrazione nel tempo dell’inerzia. La mancata recinzione è di per sé mera facoltà del proprietario e non integra colpa, salvo che, per le concrete condizioni del fondo, l’omessa adozione di cautele ragionevolmente esigibili dimostri una consapevole scelta di non attivarsi.
Il Fatto
Il Comune di Moncalieri, con ordinanza contingibile e urgente n. 70 del 7 settembre 2022, ha imposto all’Agenzia del demanio, proprietaria di alcuni mappali sulla sponda sinistra del torrente Sangone, la messa in sicurezza del sito, l’autorizzazione all’accesso ai fondi per le operazioni di monitoraggio e bonifica e la rimozione dei rifiuti con ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 192, 240, 242 e 245 d.lgs. n. 152/2006.
L’Agenzia ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Piemonte, che ha respinto il ricorso ravvisando la sua culpa in vigilando. L’Agenzia ha proposto appello, sostenendo di non avere mai avuto la materiale disponibilità delle aree, acquisite tramite esproprio condotto dall’AIPO quale autorità espropriante, e di non essere titolare di funzioni di gestione del demanio idrico, spettanti alla Regione. In via subordinata ha contestato la sussistenza della colpa per omesso controllo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Quanto alla disponibilità delle aree, il Consiglio di Stato chiarisce che l’immissione in possesso ex art. 24 d.P.R. n. 327/2001 si limita alla redazione dello stato di consistenza e certifica il passaggio di proprietà dall’espropriato al beneficiario dell’espropriazione, senza materiale apprensione da parte dell’autorità espropriante. L’AIPO ha agito solo come autorità espropriante e non come beneficiaria, restando la titolarità in capo all’Agenzia del demanio.
La predisposizione del piano di caratterizzazione da parte dell’AIPO, inoltre, rientra nei soli obblighi di comunicazione e attivazione degli strumenti di protezione previsti dall’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, senza trasferire alcuna responsabilità sul soggetto che opera in area altrui. Quanto alla disciplina del demanio idrico, gli artt. 86 e 89 d.lgs. n. 112/1998 attribuiscono alle Regioni funzioni amministrative di gestione, ma non la pulizia materiale dei beni, che resta a carico dell’ente proprietario; l’ordinanza ha individuato l’Agenzia nella veste di proprietaria, non di titolare di funzioni pubblicistiche.
Sul punto centrale, il Collegio ricostruisce la distinzione tra responsabilità da inquinamento e responsabilità da abbandono di rifiuti, richiamando la recente Cons. Stato, Sez. IV, n. 6885 del 2025. Ribadisce che l’art. 192, comma 3 impone all’amministrazione l’onere di provare il dolo o la colpa del proprietario e che la tesi della colpa presunta si scontrerebbe con il tenore letterale della norma, come già affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 8610 del 2023.
La colpa, precisa il Collegio, presuppone la prevedibilità dell’evento e la violazione rimproverabile di una regola cautelare; può desumersi da indizi come la conoscenza dello stato dei luoghi, la protrazione dell’inerzia e la ricezione di avvisi. La mancata recinzione non è di per sé indice di colpa, salvo che, per le condizioni concrete del fondo, misure dissuasive fossero ragionevolmente esigibili: in tal caso il non aver prevenuto l’abbandono equivale ad averlo agevolato.
Nel caso concreto, l’area ha perimetro di 243 metri e superficie di 2.728 mq, è priva di recinzione, frequentata da persone senza fissa dimora e nota all’Agenzia sin dal novembre 2018. Il Collegio ritiene provata la negligenza: la consapevole inattività ha agevolato l’abbandono, con protrazione dello stato di degrado. Il mezzo sull’interesse ad agire è infine infondato, perché il punto 1 dell’ordinanza, nella parte condizionale “qualora se ne manifestino le condizioni”, è privo di lesività attuale.
Nota della Redazione
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