Revoca divieto detenzione armi: cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 135 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. ricorre quando l’operato sopravvenuto della pubblica amministrazione, intervenuto nel corso del giudizio, si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Il sopravvenuto provvedimento di revoca del decreto che aveva disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi integra gli estremi della cessazione, poiché attribuisce al ricorrente il bene della vita oggetto della pretesa azionata in giudizio avverso il diniego di revoca. In tale evenienza, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale, potendo essere poste a carico dell’Amministrazione resistente in ragione dell’evoluzione complessiva della vicenda processuale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto prefettizio del 28 gennaio 2021 con cui il Prefetto di Chieti aveva respinto l’istanza diretta ad ottenere la revoca del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, disposto nel 2016 a seguito di un episodio di detenzione incauta di munizioni all’interno di un veicolo. Il diniego opposto dall’Amministrazione era censurato per carenza istruttoria, difetto di motivazione, sproporzione, travisamento dei fatti e persistenza dei requisiti di affidabilità e buona condotta del richiedente, anche alla luce dell’estinzione del reato nel frattempo intervenuta.
La Prefettura si costituiva in giudizio resistendo al ricorso, e l’istanza cautelare proposta dal ricorrente veniva respinta. Successivamente, a fronte di una nuova istanza presentata dall’interessato, l’Amministrazione adottava un provvedimento di revoca del divieto originario, pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ravvisando nel provvedimento di revoca adottato dalla Prefettura l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato dal ricorrente con il ricorso avverso il diniego di revoca.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, quale conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione (Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 303; TAR Napoli, Sez. VII, 7 settembre 2015, n. 4368).
L’adozione del decreto di revoca del divieto di detenzione di armi ha determinato il conseguimento del bene della vita agognato dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo e integrando la fattispecie di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
In relazione alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico dell’Amministrazione resistente, applicando il criterio della soccombenza virtuale in considerazione della complessiva evoluzione della vicenda processuale e dell’esito satisfattivo per il ricorrente.
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Nota della Redazione
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