Settore scientifico disciplinare nel bando di prima fascia e valutazione comparativa (TAR Sicilia n. 1706 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 18 della legge n. 240/2010 consente all’università di specificare, oltre al settore concorsuale, uno o più settori scientifico-disciplinari cui il posto afferisce, senza che ciò costituisca un’evenienza eccezionale bisognosa di specifica motivazione. L’uso dell’avverbio “eventualmente” è correlato alla possibilità di procedure riferite a settori concorsuali mono-disciplinari e al margine di discrezionalità dell’ateneo nella scelta del livello di dettaglio del profilo bandito. Le Linee Guida di ateneo demandano ai Dipartimenti la determinazione dei pesi percentuali entro i range indicati e degli elementi di valutazione dei parametri, ammettendo elementi ulteriori individuati dai Dipartimenti. La commissione può riprodurre i criteri del bando, purché precisi il riferimento al profilo e motivi in modo articolato i giudizi comparativi. Il vizio di contraddittorietà è configurabile solo tra manifestazioni di volontà riferibili alla medesima vicenda amministrativa.
Il Fatto
Il Rettore dell’Università degli Studi di Catania indice, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, una procedura per un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 14/C3, con indicazione del settore scientifico-disciplinare SPS/12. La ricorrente, professore associato nel diverso settore SPS/11 presso il medesimo Dipartimento, chiede l’annullamento del bando nella parte in cui restringe la selezione al solo SPS/12, deducendo disparità di trattamento. L’istanza di autotutela viene rigettata dal Direttore del Dipartimento.
La ricorrente impugna il bando, il rigetto e gli atti presupposti, censurando il regolamento dipartimentale per asserita violazione delle Linee Guida di ateneo e contestando l’omessa motivazione sulla scelta del settore. Con motivi aggiunti impugna poi gli atti della commissione e il decreto rettorale che individua la controinteressata quale destinataria dell’eventuale chiamata, lamentando l’omessa predeterminazione dei criteri e la loro declinazione sul solo SPS/12.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto la censura sul regolamento dipartimentale. Le Linee Guida demandano ai Dipartimenti la determinazione dei pesi percentuali entro i range minimi e massimi e l’individuazione degli elementi di valutazione, ammettendo espressamente elementi ulteriori. Il regolamento adottato si colloca entro tale cornice: non risulta illogica l’introduzione del parametro sulla sostenibilità dei corsi di studio, riconducibile al parametro residuale, né è violato il peso assegnato a ciascun parametro. Quanto alla leadership scientifica e accademica, il peso zero rientra nel range previsto. L’assunto di un azzeramento del merito scientifico è indimostrato, essendo la VQR uno degli elementi di valutazione previsti a titolo esemplificativo.
La censura è comunque inammissibile per difetto di prova di resistenza: la ricorrente non chiarisce come parametri diversi avrebbero potuto far ricadere sul settore SPS/11, collocato al quattordicesimo posto nella graduatoria, la scelta del posto da coprire.
Sul secondo motivo, il Collegio esclude che l’indicazione del settore scientifico-disciplinare costituisca evenienza eccezionale. L’art. 18 della legge n. 240/2010, gli artt. 2 e 9 del regolamento di ateneo e l’art. 4 del regolamento dipartimentale non impongono una motivazione specifica. L’eventualità attiene piuttosto alla possibilità di procedure riferite a settori concorsuali mono-disciplinari e al margine discrezionale dell’ateneo. La scelta è supportata dall’istruttoria sfociata nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 gennaio 2024. La nuova disciplina dei gruppi scientifico-disciplinari non elimina i settori: il D.M. n. 639 del 2 maggio 2024 ha mantenuto, nell’ambito del gruppo 14/GSPS-07, la distinzione tra i settori GSPS-07/A e GSPS-07/B. Il vizio di contraddittorietà è escluso, riguardando la deduzione una procedura estranea alla medesima vicenda amministrativa.
Sui motivi aggiunti, il Tribunale ritiene che la commissione abbia predeterminato i criteri nel primo verbale, precisando per ciascuno la necessità di valutare la coerenza del curriculum con il settore SPS/12. I giudizi, individuali e collegiali, risultano articolati e ancorati ai curricula, con puntuale riferimento alla non pertinenza del profilo scientifico della ricorrente rispetto al settore bandito. Non è pertanto conferente il precedente richiamato da parte ricorrente. La scelta di declinare i criteri sul settore disciplinare è coerente con l’oggetto della procedura, e le valutazioni comparative non risultano illogiche. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione integrale delle spese per la parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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