Fiscalizzazione abuso edilizio e rinvio materiale alla legge sull’equo canone (Cons. Stato n. 8320 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 opera un rinvio materiale alla legge sull’equo canone: i criteri di determinazione del costo di produzione e di attualizzazione in essa contemplati sopravvivono all’abrogazione delle disposizioni richiamate e restano applicabili dall’amministrazione. Il regime sanzionatorio degli abusi edilizi, per la natura di illecito permanente, è quello vigente al momento dell’applicazione della sanzione e non quello vigente all’epoca della consumazione. Grava sul privato l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto abusivo, secondo il principio di vicinanza della prova. Le valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione in ordine a superfici, destinazione e stato di conservazione sono sindacabili solo per palese illogicità o travisamento, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di un diverso apprezzamento.
Il Fatto
Il Comune ha irrogato al proprietario una sanzione amministrativa per opere realizzate in difformità dal titolo edilizio, riconducibili all’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. L’interessato ha impugnato la determinazione comunale davanti al TAR Lombardia, deducendo l’illegittimità del criterio di calcolo fondato sulla legge n. 392/1978, l’errata collocazione temporale dell’abuso, l’improprio aggiornamento ISTAT, il calcolo delle superfici e la qualificazione dello stato di manutenzione.
Il Tribunale ha respinto il ricorso e compensato le spese. Contro tale pronuncia il privato ha proposto appello, articolando sei motivi e chiedendo anche l’ammissione di verificazione o CTU.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il criterio di determinazione del costo di produzione. L’appellante sostiene che l’abrogazione delle disposizioni sull’equo canone abbia travolto i parametri richiamati dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, impedendo ogni aggiornamento tabellare. Il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento, espresso da Cons. Stato, sez. VI, n. 3670 del 12.04.2023 e da Cons. Stato, sez. II, n. 3267 del 16.04.2025, secondo cui il rinvio opera in senso materiale: i criteri di attualizzazione restano applicabili a prescindere dalla vigenza della fonte richiamata. La censura è quindi infondata.
Sul piano temporale la Corte ribadisce che, trattandosi di illecito permanente, rileva il regime vigente al momento dell’applicazione della sanzione. L’appellante deduce che l’abuso risalirebbe agli anni 2000-2001, valorizzando un reperto fotografico e i versamenti I.C.I. su alcuni subalterni. Il Collegio ritiene che tali riscontri non consentano di percepire l’effettiva consistenza delle opere all’epoca rispetto a quanto contestato. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 1924 del 07.03.2025, si afferma che grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto, in applicazione del principio di vicinanza della prova. La collocazione delle opere nel 2017 non è dunque censurabile, con conseguente infondatezza anche del motivo sull’aggiornamento ISTAT al 31 agosto 2018.
Quanto alle superfici, il Collegio condivide l’approccio del primo giudice: la radicale eterogeneità tra la tettoia autorizzata e la nuova struttura residenziale comporta che questa vada contestata nell’intera estensione, senza scorporo della superficie pregressa. La presenza di un parapetto denota di per sé la qualificazione della superficie al piano secondo come terrazzo, e non come lastrico di copertura. Analogamente, l’attribuzione del coefficiente legato allo stato di manutenzione rientra in una valutazione tecnico-discrezionale non scalfita dalla documentazione fotografica prodotta.
L’appello è pertanto respinto. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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