Danno da eziologia multifattoriale: la concausa naturale non esclude la responsabilità (Cass. civ. Sez. 3 n. 760 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, causato dal concorso di un comportamento umano e di cause naturali, l’autore della condotta è responsabile in base al principio dell’equivalenza delle cause di cui all’art. 41, primo comma, cod. pen., non potendo le concause naturali escludere il rapporto di causalità tra la condotta e l’evento. Ferma la responsabilità per intero sul piano della causalità materiale, ai fini della quantificazione del danno opera la causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., con imputazione all’agente delle sole conseguenze dannose riconducibili al suo contributo causale. Ove non sia scientificamente possibile determinare la percentuale di incidenza del fattore umano rispetto a quello naturale, il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., facendo riferimento alle concrete circostanze del caso, e non può escludere la responsabilità valorizzando l’incertezza dell’accertamento eziologico.
Il Fatto
I genitori di una minore convenivano in giudizio l’Azienda Ospedaliera, chiedendo il risarcimento dei danni per la grave perdita dell’udito subita dalla figlia a seguito di infezioni nosocomiali contratte in ambiente ospedaliero nel corso di un ricovero. La consulenza tecnica d’ufficio accertava l’esistenza di una concausa tra l’infezione e il danno uditivo, ma la sentenza di primo grado rigettava la domanda. La Corte d’appello, sulla scorta di un’integrazione peritale, escludeva la responsabilità della struttura, ritenendo che la prevalenza delle cause naturali e l’impossibilità di differenziare scientificamente il contributo dei diversi fattori impedissero di ascrivere alcuna responsabilità al fattore umano.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel trattare congiuntamente i motivi di ricorso, affronta il quesito se i giudici di merito si siano conformati ai principi in tema di nesso causale nella responsabilità medica, rammentando l’approdo delle Sezioni Unite n. 15991 del 2011 e la conforme giurisprudenza successiva. Tale principio afferma che, in caso di concomitanza tra condotta del sanitario e fattore naturale, il giudice deve accertare sul piano della causalità materiale l’efficienza eziologica della condotta ex art. 41 cod. pen., ascrivendo l’evento all’autore della condotta illecita, per poi valutare la diversa efficienza delle concause sul piano della causalità giuridica al fine di escludere dall’obbligo risarcitorio le conseguenze determinate dal fortuito.
La pronuncia osserva che la Corte territoriale ha sovrapposto i due piani: avendo accertato la concausalità tra fattore umano e cause naturali, non poteva escludere la responsabilità della struttura, ma avrebbe dovuto procedere alla valutazione della diversa incidenza causale della condotta. L’incertezza circa l’incidenza percentuale del fattore umano non può costituire criterio di esclusione della responsabilità, ma semmai fondamento della determinazione equitativa del danno a carico dell’agente.
Quanto alla terapia antibiotica, la Corte precisa che questa costituisce conseguenza dell’infezione e, pertanto, è riconducibile alla responsabilità dell’Azienda. L’impossibilità di stabilire le condizioni dell’apparato uditivo in assenza dell’infezione è dichiarata indifferente, configurando una mera congettura priva di basi scientifiche circa l’equivalenza del quadro finale. La Corte enuncia il principio di diritto secondo cui, ferma la responsabilità per intero ai sensi dell’art. 41 cod. pen., il danno andrà imputato in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di determinazione, liquidato in via equitativa, richiamando il criterio del danno biologico cd. differenziale di Cass. n. 26851/2023.
Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà adeguarsi ai principi espressi e procedere alla liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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