Il difetto motivazionale dell’avviso non è carenza probatoria e l’onere dell’esenzione è del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 10601 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; è sufficiente l’indicazione dei fatti giustificativi, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti e sulla loro idoneità a sostenere la pretesa. La mancata anticipazione della prova dei fatti non determina nullità dell’avviso. L’onere di provare i presupposti delle esenzioni previste dagli artt. 148 e 149 Tuir e dall’art. 4 d.P.R. n. 633/1972 grava sul contribuente, anche se società sportiva dilettantistica, dovendo dimostrare la concreta esplicazione di attività senza fine di lucro, non rilevando la mera veste giuridica formale o le clausole statutarie.
Il Fatto
La società contribuente, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato forfettariamente un maggior reddito ai fini Ires, Iva e Irap per l’anno 2010. L’atto era stato emesso all’esito di una verifica della SIAE che aveva riscontrato la natura commerciale di proventi per una somma complessiva, emersa dalle relative contestazioni.
Il giudice di primo grado accolse il ricorso per carente motivazione dell’atto; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria confermò la decisione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente. Il vizio è stato escluso perché la pronuncia impugnata, pur riportando un ampio stralcio della sentenza di primo grado, ha esplicitato una propria ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico e la formulazione di specifiche censure.
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati invece accolti. La Corte ha ribadito che l’obbligo motivazionale dell’accertamento impone l’indicazione dei fatti che giustificano la pretesa, non anche degli elementi probatori diretti a dimostrarli. Nel caso di specie, la qualificazione come commerciali dei proventi contestati era stata espressa nell’avviso e nel processo verbale di constatazione, sicché la contribuente era stata messa in condizione di conoscere il fondamento fattuale della ripresa e di difendersi. La sentenza impugnata aveva quindi confuso il piano della motivazione con quello della prova.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha ricordato che le agevolazioni per gli enti associativi e per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro dipendono dall’effettivo svolgimento di attività non commerciale, non dalla forma giuridica o dalle clausole statutarie. L’esenzione non è generale, e spetta al contribuente provare, secondo gli ordinari criteri dell’art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti per il beneficio. Affermando il contrario, la Corte regionale ha invertito l’onere della prova, gravando erroneamente sull’Ufficio la dimostrazione della natura commerciale dei proventi. Il ricorso è stato pertanto accolto per i primi due motivi, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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