Inammissibile il ricorso sulla addizionale provinciale all’accisa elettrica (Cass. civ. Sez. III n. 28518 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’art. 6 del d.l. 28.11.1988 n. 511, la Corte di cassazione, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma istitutiva, rigetta il ricorso del fornitore avverso la condanna alla restituzione delle somme percepite. Il rigetto può essere motivato mediante integrale richiamo alla motivazione di una precedente pronuncia che abbia deciso vicenda in tutto sovrapponibile, ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., con contestuale correzione della motivazione della sentenza impugnata. La correzione della motivazione e la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità conseguono alla natura della questione e alla sopravvenienza della pronuncia costituzionale. Resta fermo il rilievo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Il Fatto
Una società utente dell’energia elettrica convenne dinanzi al Tribunale di Milano il cessionario dei crediti del fornitore, chiedendo la restituzione dell’addizionale provinciale all’accisa addebitata per gli anni 2010-2011. La domanda si fondava sull’assunto della contrarietà al diritto comunitario delle norme istitutive dell’addizionale.
Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 24 maggio 2024, accolse invece il gravame e condannò il cessionario al pagamento in favore dell’utente, oltre accessori, con rivalsa del fornitore. Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi; il cessionario ha depositato controricorso aderendo all’impugnazione nei confronti dell’utente, che ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione civile rileva che la vicenda sottoposta è in tutto sovrapponibile a quella già decisa da una serie di pronunce del 2025, intervenute in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento. Su tale presupposto il Collegio ritiene superflua la stessa illustrazione dei motivi di ricorso.
Il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale adesivo si fonda sul richiamo integrale alla motivazione della prima delle pronunce richiamate, ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. Il Collegio precisa che tale richiamo giustifica il rigetto unitamente alla correzione della motivazione della sentenza gravata.
La decisione dispone quindi la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra le parti, in coerenza con la sopravvenienza delle pronunce costituzionali e con la natura della questione di legittimità. Il regime delle spese segue dunque l’esito processuale complessivo e non la sola soccombenza formale.
Il dispositivo dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Il provvedimento è stato assunto con motivazione depositata nel termine di cui all’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., all’esito della camera di consiglio.
Nota della Redazione
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