Ricorso straordinario ex art. 625-bis per errore di fatto del condannato (Cass. pen. Sez. 3 n. 3346 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura impugnatoria ed è connotato da confini soggettivi rigorosi, che circoscrivono la legittimazione ad attivarlo esclusivamente al condannato, inteso come soggetto destinatario di una condanna in via definitiva. La legittimazione non può essere estesa per analogia, ma solo riconosciuta, in via di interpretazione estensiva, a chi rivesta comunque la qualifica di condannato, come l’imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile. È pertanto inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza di rigetto del ricorso contro l’ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione da parte di chi, come l’assolto in appello, non abbia mai riportato una condanna irrevocabile, non essendo applicabile il rimedio a chi agisce per l’equa riparazione ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta a seguito dell’applicazione di una misura cautelare, poi revocata, in un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto” divenuta irrevocabile. L’istanza veniva rigettata dalla corte d’appello, che ravvisava una colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo. Il ricorso avverso tale ordinanza veniva rigettato dalla Corte di cassazione con la sentenza indicata in epigrafe.

Avverso tale decisione, il ricorrente, assolto in appello, proponeva ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo la mancata trattazione di alcuni motivi dell’impugnazione originaria. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente, essendo stato assolto e non condannato.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione penale ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità astratta dello strumento processuale, rilevando che il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è un rimedio di natura impugnatoria, volto a far emergere e correggere un vizio del provvedimento, il cui potere è attribuito, oltre che al Procuratore generale, esclusivamente al “condannato”. L’espressione letterale della norma disegna confini soggettivi rigorosi e tassativi, che non ammettono applicazioni analogiche.

La Corte ha quindi richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la legittimazione è stata riconosciuta all’imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, mentre è stata esclusa per il soggetto costituito parte civile condannato al pagamento della somma prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di condanna accessoria priva del carattere sostanziale richiesto, e per il terzo estraneo al reato che abbia visto respingere la propria istanza di restituzione del bene confiscato.

Il Collegio ha, inoltre, dimostrato di non ignorare l’orientamento giurisprudenziale minoritario che ritiene ammissibile il ricorso straordinario proposto dall’imputato assolto avverso la sentenza di rigetto del ricorso contro l’ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione, fondato sull’assunto che la legittimazione spetti anche a chi sia stato condannato e poi assolto a seguito di revisione. Tale ricostruzione, tuttavia, non è stata ritenuta applicabile al caso di specie, in quanto il ricorrente non aveva agito per la riparazione dell’errore giudiziario – non essendo mai divenuta definitiva la sentenza emessa a suo carico – ma per ottenere l’equa riparazione ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen..

La Corte ha, pertanto, ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso straordinario proposto da chi sia stato assolto nel giudizio di appello, essendo la legittimazione ad agire circoscritta al solo condannato in via definitiva. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 625-bis c.p.p.

Tutte le 459 sentenze sull'art. 625-bis c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *